Al custode gli adempimenti fiscali per i beni sotto sequestro preventivo

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Con la risposta a interpello n. 268 di ieri, 20 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un soggetto venga nominato con un primo provvedimento custode giudiziale di beni ereditari sottoposti a sequestro preventivo e con un secondo provvedimento custode dei medesimi beni sottoposti a sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., gli obblighi dichiarativi a suo carico, derivanti dall’applicazione degli artt. 187 del TUIR e 5-ter del DPR 322/98, sorgono sin dal momento della prima designazione.

Nel caso di specie, l’istante era stato nominato custode giudiziale dei beni della de cuius sottoposti a sequestro preventivo dal GIP, dopo l’apertura della successione, a fronte del ricorso presentato dai parenti della stessa contro un non familiare istituito quale unico erede per testamento. Al sequestro preventivo aveva fatto seguito il sequestro giudiziario ex artt. 669-bis, 670 e 671 c.p.c., autorizzato dal giudice civile con contestuale nomina dell’istante a custode dei beni ereditari.

Il custode si rivolgeva all’Amministrazione finanziaria per avere delucidazioni circa gli adempimenti tributari da espletare in relazione ai beni sequestrati, rappresentando che alla data di apertura della successione (31 ottobre 2023) non erano ancora state presentate le dichiarazioni dei redditi della de cuius ai fini IRPEF per il periodo d’imposta 2022 e per il 2023, né erano state presentate successivamente.

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In base alla soluzione interpretativa prospettata dall’istante, gli adempimenti fiscali a proprio carico:
– erano regolati dagli artt. 187 del TUIR e dall’art. 5-ter del DPR 322/98;
– scaturivano dal secondo provvedimento di nomina emesso in sede civile e non dalla precedente assunzione della funzione connessa al sequestro preventivo.

Nel disattendere queste conclusioni, l’Agenzia delle Entrate si richiama alle precedenti risposte a interpello n. 276/2021 e 496/2021, nonché alla risoluzione n. 45/2024, le quali, proprio con riferimento agli adempimenti fiscali posti a carico dell’amministratore giudiziario dei beni oggetto di sequestro preventivo, si sono espresse nel senso dell’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 187 del TUIR e dall’art. 5-ter del DPR 322/98 in tema di dichiarazioni dei redditi derivanti dall’eredità giacente, posto che anche i beni sottoposti a sequestro preventivo versano in una situazione di provvisorietà e di necessaria gestione in incertam personam assimilabile a quella dell’eredità giacente.

Quanto ai termini per l’espletamento dei suddetti obblighi dichiarativi, l’art. 5-ter del DPR 322/98 stabilisce che il curatore dell’eredità giacente deve presentare: nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative al periodo nel quale ha assunto le proprie funzioni e a quelli successivi; entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta anteriori alla nomina, nonché le dichiarazioni dei redditi posseduti dal contribuente deceduto nell’ultimo periodo di imposta e, se alla data del decesso il relativo termine non era scaduto, quella dei redditi posseduti nel periodo di imposta precedente.

Inoltre, nei confronti del curatore o dell’amministratore, “i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi”.
Quanto detto sinora, induce le Entrate a ritenere che, nella concreta fattispecie oggetto dell’interpello n. 268/2024, gli artt. 187 del TUIR e 5-ter del DPR 322/98 dovevano ritenersi applicabili sin dal primo provvedimento di nomina dell’istante a custode giudiziale dei beni sottoposti a sequestro preventivo, con la conseguenza che il tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi sanciti dalle citate disposizioni per i periodi di imposta anteriori all’assunzione della funzione doveva valutarsi assumendo come punto di riferimento la prima nomina, senza possibilità di differimento alla seconda designazione associata al sequestro giudiziario.

Peraltro, il documento in esame, aderendo nuovamente a una soluzione fatta propria dalla risoluzione n. 45/2024, rileva che uno spostamento in avanti del termine per l’espletamento degli adempimenti fiscali di cui sopra non potrebbe ottenersi neppure in forza dell’art. 51 del DLgs. 159/2011, che, pur essendo preposto alla definizione del regime fiscale dei beni oggetto di provvedimenti di sequestro “antimafia” e confisca non definitiva, è pacificamente applicabile a tutte le ipotesi di sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e degli artt. 92 e 104 disp. att. c.p.p. Il citato art. 51 prevede, infatti, la “sospensione del versamento” di imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso dei beni immobili sottoposti a sequestro, ma non anche la sospensione degli ulteriori obblighi fiscali, compresi quelli dichiarativi.

La risposta n. 268/2024 si conclude con una serie di dettagliate indicazioni circa le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta anteriori e successivi alla morte della de cuius e alla nomina del custode.



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