Artigiani e commercianti, ecco l’albo delle botteghe storiche

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Arriva l’albo delle botteghe artigiane che riunirà gli esercizi storici, operativi da almeno 50 anni. Mentre per avere lo status di “eccellenza” bisognerà poter vantare almeno 70 anni di presenza sul mercato. In ambedue i casi, lo status sarà mantenuto anche in caso di subentro di un dipendente, ma solo se adeguatamente qualificato e con dieci anni di lavoro in azienda. Il 23 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo per la costituzione dell’albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini di valorizzazione turistica e commerciale. Il testo, che tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato, della Conferenza delle regioni e dall’Anci, previsto dalla legge annuale sul mercato e la concorrenza 2021, detta misure uniformi per la tutela e la valorizzazione degli esercizi di vicinato di cui al dlgs n.114/1998, dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane che presentino particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale.

La creazione degli albi

I comuni, le unioni di comuni, le regioni e ora, in conseguenza delle modifiche apportate, anche le città metropolitane e le province, possono costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli esercizi pubblici “storici”, insistenti nel proprio territorio, nei quali saranno elencate le attività esistenti da almeno 50 anni o (o anche meno, lo decideranno le regioni) che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati, e che abbiano le caratteristiche dimensionali dell’esercizio “di vicinato”.
In caso di subentro, come detto, la qualificazione sarà mantenuta a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell’attività con riferimento al settore merceologico, alle modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, alle caratteristiche strutturali dei locali. L’ipotesi di subentro sarà però ammissibile in favore del dipendente che abbia operato presso l’attività per almeno dieci anni e che sia in possesso di adeguata qualificazione.

Le eccellenze

Discorso diverso per le attività “di eccellenza”, cioè imprese che abbiano svolto nello stesso locale, da almeno 70 anni continuativi, un’attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico, connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico o legato alle tradizioni locali, che abbiano conservato, per quanto possibile, l’aspetto storico, gli interni e gli arredi. Esse devono essere state gestite per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuità dell’attività storica e con il mantenimento della qualità e dell’eccellenza, ma potrà essere titolare delle stesse anche un subentrante “non di famiglia”, alle stesse condizioni sopra descritte per il subentro negli esercizi “storici”, quindi dieci anni di lavoro presso l’esercizio.

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Altri provvedimenti definitivi

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo al dlgs contenente le disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; al decreto con le disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136, emanati per conformare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/429Normativa in materia di sanità animaleAnimal Health Law”. Il testo tiene conto dei pareri di Conferenza Stato-Regioni, competenti Commissioni parlamentari e MAECI, Ministero del Made in Italy e Ministero della Difesa; e infine al decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

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