Comunicato stampa “INPS: I numeri del welfare per le famiglie”. Online i dati dell’Osservatorio sulle prestazioni a sostegno della famiglia

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(AGENPARL) – Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 OSSERVATORIO STATISTICO
Prestazioni a sostegno della
famiglia
(ANF, maternità e paternità, congedi parentali, prestazioni sociali dei Comuni
e dello Stato, permessi per L.egge104/92 e bonus asilo nido)
I dati riportati nel presente Report Statistico si riferiscono agli anni 2019 – 2023
Dicembre 2024
Aggiornamento all’anno 2023
Prestazioni a sostegno della famiglia1
1. ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
Il decreto legislativo 230/2021 a decorrere dal 1° marzo 2022 ha introdotto
l’Assegno Unico Universale (AUU), una misura di sostegno alle famiglie con figli.
Beneficiari dell’AUU sono i nuclei familiari con figli minorenni a carico, ovvero
figli maggiorenni ma che non abbiano ancora compiuto i 21 anni di età se
studenti o disoccupati, oltre che figli disabili senza limiti di età; per i nuovi nati
l’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza.
Tale prestazione ha sostituito le seguenti misure, rimaste valide fino a febbraio
2022:
– gli assegni ai nuclei familiari con figli e orfanili;
– l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
– il premio alla nascita o all’adozione (cd. Bonus mamma domani);
– l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
– l’assegno temporaneo (misura “ponte” vigente da luglio 2021 a febbraio 2022).
In conseguenza quindi dell’introduzione dell’AUU, come evidenziato nella Tav.
1.1, nel 2022 si rileva un decremento per tutte le categorie di lavoratori, e quasi
un annullamento di tali beneficiari nel 2023: l’unità statistica dell’Osservatorio
infatti è costituita dai beneficiari di almeno una mensilità nell’anno, per cui il
2022 comprende i percettori di ANF di gennaio e febbraio, mesi in cui non era
https://www.inps.it/osservatoristatistici/13
ancora in vigore l’AUU, mentre nel 2023 i beneficiari della prestazione sono solo
quelli appartenenti a nuclei con coniuge a carico2.
Rimane piuttosto consistente nel 2023, seppure in diminuzione rispetto al 2022
(-17%), il numero dei pensionati beneficiari di ANF (circa 674 mila vs 811 mila),
poiché molto bassa per questa categoria di percettori risulta la quota di famiglie
con figli a carico. Si precisa infine che per l’anno 2023 non è stata riportata la
numerosità dei lavoratori parasubordinati percettori di ANF poiché troppo esigua
(inferiore a 100 unità).
Tavola 1.1 Beneficiari di assegno al nucleo familiare per categoria
Lavoratori
dipendenti del
settore privato
Lavoratori
domestici
Lavoratori
agricoli
Lavoratori
parasubordinati
Pensionati del
settore privato
80.575
244.829
9.463
73.999
235.768
8.383
927.951
61.689
221.670
5.199
874.809
18.487
168.863
1.154
810.844
63.026
4.433
37.200
674.038
2. CONGEDO DI MATERNITA’
Nel 2023 il numero di lavoratrici dipendenti del settore privato (comprese le
lavoratrici agricole) che hanno iniziato nell’anno a percepire l’indennità ha subìto
un lieve incremento rispetto all’anno precedente (+0,6%). In ogni caso dal 2020
– dopo la consistente riduzione rispetto al 2019 (-6,6%) – il numero delle
lavoratrici dipendenti beneficiarie della prestazione si è attestato intorno a 175176 mila unità. Per le lavoratrici autonome e le lavoratrici domestiche si registra
un decremento continuo per tutto il quinquennio, in particolare la diminuzione
tra il 2022 e il 2023 è stata rispettivamente del -5,8% e del -8,6%. In
controtendenza le lavoratrici parasubordinate, per le quali dal 2019 c’è stato un
incremento continuo fino al 2022; nel 2023 rispetto all’anno precedente il dato
è sostanzialmente stabile e superiore alle 5 mila unità.
Nel 2023 rimangono in vigore gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari riferiti a nuclei familiari composti
unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e
dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o
difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi
siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Per maggiori informazioni
cfr. Circolare INPS 34/2022.
Tavola 2.1 Beneficiarie di congedo di maternità per categoria di lavoratore.
Anni 2019-2023
Lavoratrici dipendenti del
settore privato
Lavoratrici
autonome
Lavoratrici
domestiche
Lavoratrici
parasubordinate
187.377
12.161
4.881
4.547
174.985
11.453
4.027
4.737
175.182
11.239
3.900
4.918
175.378
10.766
3.597
5.191
176.454
10.138
3.289
5.123
3. CONGEDO PARENTALE
Il decreto legislativo n.105/2022 ha introdotto importanti novità per tutte le
categorie di lavoratori, intervenendo sia sul limite massimo dei periodi
indennizzabili sia sull’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo
parentale indennizzato3 al fine di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa
e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, conseguire la condivisione
delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito
lavorativo e familiare. La legge n.197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha inoltre
modificato il comma 1 dell’art. 34 del TU n.151/2001 disponendo, soltanto per i
lavoratori dipendenti, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30%
all’80% della retribuzione, per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita
del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione
o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Tavola 3.1 Beneficiari di congedo parentale per genere e per categoria di
lavoratore. Anni 2019-2023
Dipendenti del settore privato
Autonomi
Parasubordinati
Totale
Totale
Maschi
68.521
261.276
329.797
1.283
99.970
349.376
449.346
11.921
3.346
65.484
247.982
313.466
1.412
1.014
78.569
273.429
351.998
2.239
1.469
96.586
264.184
360.770
1.056
1.061
Femmine
Totale
Dopo il triennio 2020-2022 caratterizzato dagli effetti dei provvedimenti a
sostegno delle famiglie introdotti per fronteggiare la diffusione della pandemia
da COVID-194, nel 2023 i beneficiari di congedo parentale (Tavola 3.1), sono
risultati pari a circa 361 mila tra i lavoratori dipendenti del settore privato e poco
Per maggiori approfondimenti cfr. Circolare Inps 122/2022
Per maggiori informazioni si rimanda alla Nota Metodologica.
più di un migliaio sia tra i lavoratori autonomi che tra i lavoratori della Gestione
separata.
Tra i dipendenti del settore privato coloro che hanno fruito del congedo sono
aumentati del 2,5% rispetto al 2022 (ultimo anno in cui si poteva fruire ancora
del congedo COVID). Confrontando i dati del 2023 con quelli del 2019 (entrambi
gli anni esenti dai provvedimenti straordinari introdotti per il COVID)
l’incremento è pari al 9,4%. In particolare, nel 2023 gli uomini che hanno fruito
del congedo sono quasi 97 mila con un incremento del 41%, mentre l’incremento
delle donne è pari all’1% (264.184 nel 2023 contro le 261.276 nel 2019). Come
mostra la tavola 3.2 il numero medio di giornate fruite dalle donne è più del
doppio di quello degli uomini (55 vs 23).
Tavola 3.2 Beneficiari di congedo parentale e giornate medie richieste per
genere e per categoria di lavoratore. Anno 20235
Donne
Tipologia di
lavoratore
Lavoratore dipendente
Numero beneficiari
Uomini
Numero medio
giorni richiesti
Numero
beneficiari
Totale
Numero medio
giorni richiesti
Numero
beneficiari
Numero medio
giorni richiesti
264.184
96.586
360.770
Lavoratore autonomo
1.056
Gestione separata
1.061
4. CONGEDO DI PATERNITA’
La Legge 92/2012 ha istituito, in via sperimentale per gli anni 2013-2015 il
congedo obbligatorio (inizialmente di un giorno) e il congedo facoltativo (due
giorni), quest’ultimo alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal
padre lavoratore dipendente anche adottivo o affidatario, entro e non oltre il
quinto mese di vita del figlio, con un’indennità giornaliera pari al 100% della
retribuzione. Le leggi di bilancio susseguitesi nei vari anni hanno man mano
aumentato le giornate di congedo obbligatorio e portato ad un giorno il congedo
facoltativo; dall’anno 2021 sono stati previsti 10 giorni di congedo obbligatorio
e uno di facoltativo. La legge di bilancio 2022 ha stabilizzato entrambi i congedi
del padre rendendoli strutturali.
Il D.lgs n. 105/2022, all’articolo 10, ha abrogato le disposizioni relative ai
congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre, appena descritti e all’articolo 2,
comma 1, lettera c), ha aggiunto, nel Capo IV del T.U., l’articolo 27-bis per
disciplinare il “Congedo di paternità obbligatorio”, rinominando il congedo di
paternità di cui all’articolo 28 del T.U. “Congedo di paternità alternativo”. Il
nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce, quindi, il congedo
obbligatorio e il congedo facoltativo del padre. Di conseguenza il congedo
Vista l’esiguità del numero di beneficiari per i lavoratori autonomi e parasubordinati, il cui dato nazionale è riportato
in questa tavola, la distinzione per genere non è presente nei dati navigabili.
facoltativo (1 giorno), è rimasto effettivo fino all’entrata in vigore (13 agosto
2022) del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105.
Nel 2023 i padri che hanno fruito del congedo obbligatorio di paternità sono stati
poco più di 183mila (Tavola 4.1), il 5,2% in più rispetto all’anno precedente: si
stima6 che essi rappresentano il 64,5% dei potenziali beneficiari e quindi il loro
numero è probabilmente destinato a crescere.
Tavola 4.1 Beneficiari di congedo di paternità per tipologia di congedo7.
Anni 2019-2023
Congedo obbligatorio
Congedo facoltativo
135.685
3.715
135.202
3.340
155.862
2.789
174.053
3.199
183.052
5. PRESTAZIONI SOCIALI DEI COMUNI E DELLO STATO
L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (articolo 75 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151), chiamato anche assegno di maternità dello
Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concesso ed erogato
direttamente dall’INPS.
L’assegno di maternità dei comuni (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151) e l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori (articolo
65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sono prestazioni assistenziali concesse
dai comuni e pagate dall’INPS.
Come mostra la tavola 5.1 il numero dei beneficiari di assegno al nucleo familiare
con almeno tre figli minori concesso dai Comuni, è diminuito drasticamente nel
2022 e si è annullato nel 2023 poiché sostituito, a partire da marzo 2022,
dall’Assegno Unico Universale.
Cfr. XXIII Rapporto Annuale INPS, capitolo 3.
Nel congedo obbligatorio di paternità sono stati ricompresi anche i giorni previsti dalla L.151/2001 (in caso di morte o
di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).
Tavola 5.1 Beneficiari di assegno di maternità dello Stato, di assegno di
maternità dei Comuni e di assegno al nucleo familiare con tre figli minori
concesso dai Comuni per anno. Anni 2019-2023
Assegno di maternità Assegno di maternità dei
dello Stato
Comuni
Assegno al nucleo
familiare con 3 figli
minori concesso dai
Comuni
111.592
216.718
107.185
214.472
102.085
210.279
100.686
126.976
101.537
6. PERMESSI PER LEGGE 104 E CONGEDO STRAORDINARIO
Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave8 e ai lavoratori dipendenti che
prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, vengono concessi, in
presenza di determinate condizioni, permessi e periodi di congedo straordinario
retribuiti. Il prospetto seguente mostra come il numero dei beneficiari, per
ciascuna delle tipologie di permesso esaminate, si presenti complessivamente in
crescita, in modo particolare nel 20239.
Tavola 6.1 Beneficiari per anno e tipologia di permesso. Anni 2019-2023
Permessi
personali
Permessi per
familiari
Prolungamento
congedo parentale
Congedo
straordinario
60.956
444.645
1.123
58.156
61.190
449.184
1.066
63.901
60.057
450.340
1.018
62.635
64.229
485.300
1.049
67.572
75.799
553.083
1.364
72.082
Dall’analisi delle quattro tipologie di permesso emerge una maggiore presenza
femminile nei congedi straordinari (57%) e più marcata nel prolungamento dei
congedi parentali (77%), mentre per le altre prestazioni si registra una
sostanziale parità tra i due generi (Figura 6.1).
Legge 104/92, art.3, comma 3.
Tale aumento può essere dovuto anche all’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza” come
previsto dal Dlgs n.105/2022.
Figura 6.1. Lavoratori dipendenti del settore privato: distribuzione % dei
beneficiari di permessi per tipologia e per genere. Anno 2023
7. BONUS ASILO NIDO E FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA
ABITAZIONE
Il numero di beneficiari10 di bonus asilo nido e l’importo medio, come si evince
dalla successiva tavola 7.1, per entrambe le tipologie di bonus sono cresciuti
negli anni, anche in virtù dell’evoluzione normativa11, che ha previsto via via un
aumento degli stanziamenti. Si precisa che a decorrere dal 2020, l’importo è
determinato per fascia di appartenenza dell’ISEE minorenni in corso di validità.
Le due tipologie di bonus si differenziano sia nel numero di beneficiari sia
nell’importo erogato: infatti, mentre il bonus asilo nido (art.3) viene erogato in
funzione del numero di mensilità pagate, nelle forme di supporto presso la
propria abitazione (art.4) è previsto un contributo annuo per i minori
impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie
croniche.
10 Il beneficiario è rappresentato dal minore per il quale è richiesta e pagata la prestazione.
11 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Nota metodologica presente nella sezione dedicata a
questa prestazione.
Tavola 7.1 Minori beneficiari per tipologia di Bonus. Anni 2019-2023
Bonus asilo nido (art. 3)
Numero
Numero medio
minori
di mensilità
beneficiari
percepite
Forme di supporto
presso la propria
abitazione (art. 4)
Importo
medio
mensile
(in euro)
Numero
minori
beneficiari
Importo
medio annuo
(in euro)
289.067
1.500
282.042
2.583
359.002
2.639
428.271
2.729
486.306
2.728
In merito al bonus asilo nido (art. 3), a parte la lieve flessione registrata nel
2020, dovuta ai provvedimenti intrapresi per fronteggiare la pandemia da
COVID-19 che hanno determinato la chiusura degli asili, i beneficiari e gli importi
erogati sono risultati nel tempo in costante aumento: nel 2023 ai circa 486mila
minori beneficiari sono stati erogati assegni di circa 203 euro al mese in media
per sette mesi.
GLOSSARIO
Assegni al nucleo familiare (ANF): prestazione previdenziale accessoria alla
retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori parasubordinati, ai
pensionati delle Gestioni dei lavoratori dipendenti del settore privato per le
persone facenti parte del nucleo familiare, sulla base della composizione del
nucleo e in possesso di un reddito familiare inferiore a fasce reddituali stabilite
ogni anno dalla legge e costituito almeno per il 70 per cento da redditi da lavoro
dipendente. Tale prestazione a decorrere dalla competenza di marzo 2022
rimane in vigore solo per i nuclei famigliari senza figli a carico.
Assegni familiari: prestazione previdenziale a sostegno del reddito dei nuclei
familiari dei pensionati delle Gestioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, artigiani e commercianti) e dei lavoratori autonomi
dell’agricoltura (CD-CM). L’assegno è pari, per ciascun familiare a carico, a 10,21
euro mensili per i pensionati delle Gestioni dei lavoratori autonomi, a 8,18 euro
mensili per i CD-CM, calcolato prendendo a riferimento sia il reddito complessivo
del nucleo familiare, sia il reddito personale del familiare a carico. Tale
prestazione a decorrere dalla competenza di marzo 2022 rimane in vigore solo
per i nuclei famigliari senza figli a carico.
Assegno Unico Universale (AUU): prestazione assistenziale erogata ai nuclei
famigliari residenti con figli minorenni a carico, ovvero figli maggiorenni ma che
non abbiano ancora compiuto i 21 anni di età se studenti o disoccupati, oltre che
figli disabili senza limiti di età. L’Assegno è costituito da un importo base e da
alcune maggiorazioni specifiche legate alla dimensione del nucleo familiare, alla
presenza di figli disabili e di altre caratteristiche familiari, quali l’età della madre
e la presenza di entrambi i genitori percettori di reddito da lavoro.
Bonus asilo nido: il Bonus consiste in un contributo di sostegno al reddito, il
cui importo viene stabilito in base all’ISEE minorenni in corso di validità riferito
al minore, con il quale è possibile pagare le rette per la frequenza di asili nido
pubblici, privati autorizzati e le forme di assistenza domiciliare.
Congedo parentale: il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa
dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni
di vita e soddisfarne i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Congedo straordinario: periodo di congedo, continuativo o frazionato, non
superiore a due anni concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con
disabilità grave (art. 2, del D.lgs. n. 105/2022).
Gestione separata: gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro
autonomo ex art. 49, comma 1, del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986 e
Attualmente è versata nella Gestione separata la contribuzione dei collaboratori
(collaboratori a progetto, amministratori, venditori a domicilio, eccetera), dei
c.d. professionisti senza cassa di categoria.
Maternità obbligatoria: prestazione riconosciuta alla lavoratrice per il periodo
obbligatorio di astensione dal lavoro legato al parto o all’adozione (T.U. n.
151/2001).
Permessi personali: Permessi orari e mensili anche frazionabili in ore, fruiti
dal lavoratore con disabilità grave (art.33, c.6, L.104/1992).
Permessi per familiari:
– permessi mensili anche frazionabili in ore (art.33, c.3, L.104/1992) per
assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile,
parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave.
– permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del
bambino di cui all’articolo 42, c.1, del D. lgs n. 151/2001 (come previsto
all’art.33, c.2, L.104/1992).
Prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, c.1,
D.lgs n. 151/2001 fruito, per un periodo massimo di tre anni, fino a 12 anni di
vita del bambino con disabilità grave o fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia del
minore in caso di adozione o affidamento.

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