norme su responsabili tecnici aziende, sfalci e potature, discariche, bonifica siti, energie rinnovabili, Via – Unindustria Calabria

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del cosiddetto Decreto Legge Ambiente. Il provvedimento interviene direttamente sul testo del D.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), così da superare molte delle criticità procedurali attualmente esistenti.

Un aspetto centrale delle modifiche convalidate dalla legge di conversione riguarda la disciplina delle bonifiche dei siti contaminati, finalizzate in particolare ad accelerare il processo di riqualificazione in vista delle scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tra le novità già previste dal D.L. Ambiente, e confermate in sede di conversione, si segnalano importanti semplificazioni finalizzate ad agevolare e velocizzare lo svolgimento dell’attività di bonifica dei siti contaminati. Grazie al nuovo decreto, tra le altre cose, è infatti possibile usufruire di laboratori privati accreditati per l’esecuzione delle analisi propedeutiche alle suddette attività.

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Con specifico riferimento ai siti c.d. “Orfani” (cioè, quelli privi di un soggetto responsabile), il D.L. Ambiente ha previsto un ulteriore snellimento della procedura di individuazione e bonifica di tali siti. Per cui, ad oggi, il piano di caratterizzazione dovrà essere concordato direttamente con Arpa (in sostituzione ISPRA), entro e non oltre 30 giorni. Inoltre, eliminando la necessità di una conferenza di servizi, il testo prevede un unico procedimento di approvazione da parte della medesima Autorità con riferimento a: indagini di caratterizzazione, analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica e progetto degli interventi; così da accorciarne i tempi operativi.

Con la legge di conversione sono state poi confermate tutte le ulteriori semplificazioni previste dal D.L. Ambiente con riferimento ai procedimenti di valutazione ambientale, finalizzate a ridurre il numero dei passaggi burocratici mantenendo comunque elevati standard di controllo e salvaguardia dell’ambiente. Vengono introdotti termini perentori per la verifica di assoggettabilità a VIA definendo altresì l’efficacia temporale di tale provvedimento (la cui durata deve essere stabilita nel provvedimento stesso e, comunque, non può essere inferiore a 5 anni).

In linea con quanto auspicato dall’Ance, poi, la legge di conversione ha ulteriormente semplificato le misure volte ad agevolare le imprese nel rispetto della normativa ambientale con riferimento alla figura del Responsabile Tecnico, disciplinato dal D.M. 120/2014. Nello specifico, viene ammesso che il responsabile legale dell’impresa – che abbia svolto tale ruolo per almeno 3 anni consecutivi nella medesima azienda – possa ricoprire anche la figura del Responsabile tecnico senza necessità di ulteriori verifiche ed esami e, quindi, evitando inutili aggravi economici per le aziende, soprattutto le PMI.

Il testo, infine, prevede ulteriori misure volte a potenziare gli interventi per il dissesto idrogeologico, facilitare le autorizzazioni per le energie rinnovabili e rafforzare il riuso delle acque. Misure su discariche (i gestori possono ottenere dall’autorità competente deroghe autorizzative per accettare rifiuti con valori limite meno stringenti ed in presenza di particolari situazioni con specifici termini prorogati). Misure su sfalci e potature (che saranno sempre rifiuti urbani anche se provengono dalla manutenzione del verde privato realizzata da una impresa).

Non hanno trovato conferma, nella legge di conversione, le norma che aprivano ai privati nelle concessioni pubbliche per la gestione in house del servizio idrico integrato, né le norme sulla responsabilità dei rivenditori on-line di apparecchiature elettroniche per la gestione dei relativi rifiuti e gli ulteriori obblighi a carico dei Consorzi per la loro gestione. la legge di conversione, inoltre, ha modificato la ripartizione dei costi di produttori ed utilizzatori di imballaggi (commercianti, distributori ed importatori) per la gestione dei relativi rifiuti su tutto il territorio nazionale che ora sono posti a carico dei sistemi autonomi e non più solo del sistema consortile rappresentato dal CONAI e relative filiere di materiali. La regolamentazione dei singoli rapporti è rimessa ad un accordo per materiale inviato al Ministero dell’Ambiente che può chiederne modifiche.

Sui permessi di ricerca di idrocarburi sono introdotte diverse novità in termini di permanenza di divieti ed attenuazione dei divieti per ricerca in terra ed in mare con diminuzione di distanza di chilometri per potere procedere e la coltivazione di idrocarburi liquidi svolta in base a permessi di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi  in base a concessioni (con precedenti regole) già conferite al 18 ottobre 2024 o da conferire per attività di ricerca svolte con permessi rilasciati prima, anche se non concluse al 18 ottobre 2024, prosegue per la durata di vita utile del giacimento.



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