Nella delibera comunale votata dal PD 5 STELLE FI FDI E LEGA E INCOSTITUZIONALE E NULLO
Negli ultimi anni, in diverse città italiane si è acceso un dibattito sulla possibilità, da parte delle amministrazioni locali, di vietare le attività di movimenti politici che si rifanno a ideologie neofasciste. Anche Ferrara non è estranea a questa discussione, che mette in gioco principi costituzionali e valori democratici. Ma quali sono i limiti legali e costituzionali che un comune deve rispettare in questi casi?
La libertà di associazione e i confini costituzionali
La Costituzione italiana, all’articolo 18, tutela la libertà di associazione, riconoscendo a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente per scopi leciti. Tuttavia, questa libertà non è assoluta: l’articolo 18 vieta le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi vietati dalla legge penale o che si pongono in contrasto con l’ordinamento democratico.
In particolare, la XII Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione vieta la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista. Tale principio è ulteriormente regolamentato dalla legge Scelba (n. 645 del 1952), che specifica che la propaganda fascista, la ricostituzione del disciolto partito fascista e i comportamenti che ne esaltano i simboli, le finalità e i metodi costituiscono reato.
Tuttavia, l’applicazione di queste normative spetta alla magistratura e non agli enti locali. I comuni, infatti, non possono autonomamente giudicare se un movimento politico rientri nei parametri vietati dalla legge Scelba o da altre disposizioni.
Il ruolo degli enti locali
I comuni, come enti amministrativi, non hanno competenza diretta per sciogliere o vietare attività di movimenti politici, anche se questi si ispirano a ideologie di stampo fascista. Tale competenza spetta esclusivamente al potere giudiziario e alle autorità competenti, come il Ministero dell’Interno.
Un’eventuale decisione di un’amministrazione comunale che vietasse, ad esempio, un evento pubblico organizzato da un movimento politico ritenuto neofascista potrebbe essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), che molto probabilmente annullerebbe il provvedimento per eccesso di potere o incompetenza.
La libertà di espressione e i suoi limiti
La libertà di espressione, sancita dall’articolo 21 della Costituzione, garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero. Tuttavia, questa libertà non consente la propaganda di idee che incitano all’odio, alla discriminazione o alla violenza basate su motivi razziali, etnici o religiosi. Anche in questo caso, però, il controllo spetta alle autorità giudiziarie e non alle amministrazioni locali.
Cosa può fare il Comune di Ferrara?
Sebbene il Comune di Ferrara non possa vietare autonomamente le attività di movimenti politici, può adottare misure che promuovano i valori democratici e antifascisti. Tra queste:
Adozione di regolamenti locali: il Comune può regolamentare l’uso degli spazi pubblici, imponendo requisiti specifici per autorizzare eventi, come l’adesione ai principi costituzionali e democratici.
Sensibilizzazione della cittadinanza: l’amministrazione può promuovere iniziative culturali e storiche per ricordare i pericoli del fascismo e l’importanza dei valori democratici.
Collaborazione con le scuole: attraverso progetti educativi, il Comune può sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della Resistenza e della Costituzione.
Conclusione
La democrazia si fonda su un delicato equilibrio tra libertà e tutela dei principi fondamentali. Sebbene il Comune di Ferrara non abbia il potere di vietare le attività di un movimento politico, può svolgere un ruolo importante nella promozione dei valori democratici, collaborando con le autorità competenti per vigilare sul rispetto delle leggi che vietano la ricostituzione di ideologie fasciste. La strada da percorrere è quella del dialogo, dell’educazione e della vigilanza, nel rispetto della Costituzione e delle sue garanzie.
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