Guida alla rateizzazione dei debiti tributari

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida 2024 con tutte le regole aggiornate sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento, distinte in base al debito e alla tipologia di ammortamento. Vediamo qui i sotto i dettagli e tutte le novità.

Rateizzazione dei debiti tributari, come funziona

Per legge, tutti i contribuenti hanno la possibilità di chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate. Secondo la nuova guida 2024 pubblicata dall’Agenzia, tali rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di:

  • 6 anni, in caso di rateizzazione ordinaria
  • 10 anni in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata

Inoltre, possono essere rateizzate soltanto le somme iscritte a ruolo da:

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  • Amministrazioni statali
  • Agenzie istituite dallo Stato
  • Autorità amministrative indipendenti
  • Altri Enti pubblici previdenziali
  • Altri Enti creditori (come Comuni o Regioni) a meno che non abbiano optato per una diversa determinazione (che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione)

Vengono escluse dalla rateizzazione, invece, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori all’Agenzia delle entrate-Riscossione solo se:

  1. Sono già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate
  2. Sono riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, vale a dire i debiti che, per propria caratteristica o per ragioni normative, non sono rateizzabili (ad esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato)
  3. Sono affidate all’Agenzia da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti
  4. Sono oggetto della “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio”, per cui si è determinata l’inefficacia della misura stessa a causa del mancato (o insufficiente o tardivo) pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.

La rateizzazione ordinaria e fino a 120 mila euro

Ai contribuenti che si trovano in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà, è permesso richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria delle cartelle fino a un massimo di 72 rate mensili (cioè 6 anni). Le rate possono essere di importo costante oppure, se il contribuente lo richiede, di importo crescente di anno in anno. L’importo minimo di una singola rata è pari a 50 euro.

Nel caso in cui il contribuente, invece, voglia richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120 mila euro, deve obbligatoriamente dichiarare di trovarsi in condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Ma per farlo non è tenuto a presentare alcuna documentazione di supporto.


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La rateizzazione per somme oltre i 120 mila euro

Nel caso in cui i debiti del contribuente siano di importo superiore a 120 mila euro, la rateizzazione può essere concessa solo viene documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per farlo, determinando anche il numero di rare concedibili (fino a un massimo di 72), è necessario allegare alla domanda di rateizzazione la certificazione ISEE del nucleo familiare. Se però il contribuente che chiede la dilazione è una persona giuridica, o una ditta individuale in contabilità ordinaria, dovrà presentare insieme all’istanza anche la documentazione contabile necessaria a verificare:

  • La sussistenza di una condizione di temporanea difficoltà economica, determinata dal valore dell’indice di liquidità, che deve essere inferiore a 1
  • Il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo e il valore della produzione, oppure il totale dei ricavi e dei proventi moltiplicato per 100.

Le cartelle con rateizzazione straordinaria a 120 rate

Secondo quanto stabilito nella guida 2024 dell’Agenzia, è prevista anche una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni) per una categoria particolare di contribuenti. Cioè coloro che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una grave e comprovata situazione legata alla congiuntura economica (per ragioni estranee alla propria responsabilità).

In questo caso, i requisiti per la grave e comprovata situazione di difficoltà vengono stabiliti dal decreto del MEF del 6 novembre 2013, che fissa anche il numero massimo di rate in base alla situazione economica. Inoltre, sempre in base al decreto, le rate possono essere esclusivamente di importo costante.

La proroga della rateizzazione

È infine prevista una proroga della rateizzazione, nel caso in cui il contribuente possa dimostrare un peggioramento della sua situazione di difficoltà economica, avvenuto dopo la concessione della prima rateizzazione. La proroga può essere concessa una sola volta e si distingue in:

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  • Ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate
  • Straordinaria, fino a un massimo di 120 rate, nel caso in cui sussista anche una condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Per ottenere la proroga, i contribuenti sono tenuti a indicare il numero di protocollo della rateizzazione, allegando anche i documenti (indicati sul modello) che attestano un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.



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