Conguaglio di fine anno 2024: istruzioni sulla corretta rendicontazione

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Non capisci che è arrivata la fine dell’anno se non arriva l’INPS, con la sua consueta circolare, a ricordare le diverse tematiche connesse al conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Se il conguaglio con l’iniziale maiuscola è un istituto, per antonomasia, attratto alle tematiche fiscali, non dimentichiamoci che anche l’ente previdenziale ha le sue regole e precisazioni che, chiaramente, dovranno essere tenute in debita considerazione per una corretta gestione dei malcapitati dipendenti.

Il tutto con una precisazione non da poco.

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Nella struttura attuale, una disposizione che disponga, ad esempio, un benefit, lo stesso risulterà esente (alle condizioni previste dalle norme) in modo bivalente, atteso il principio dell’armonizzazione fiscale/ previdenziale. Questo nel diritto.

Fate però attenzione. Mentre le norme tributarie possono, in qualche modo, essere rimesse in discussione con la dichiarazione dei redditi (atto che consente un dialogo tra contribuente e fisco), la parte previdenziale non ammettete questa forma di liason, con la conseguenza che, in caso di falsa o erronea (dis)applicazione, sarà cura del datore di lavoro operare per il tramite dei flussi uniemens rettificativi, al fine di sanare l’eventuale dicrasia.

Ecco perché la circolare n. 108 dell’INPS pubblicata il 23 dicembre 2024 assume, come ogni anno, un appuntamento costante ma necessario per ogni datore di lavoro.

La circolare dell’INPS

La posizione dell’INPS appare chiara sin dal primo punto (premesse) nel quale “vengono illustrate le modalità di rendicontazione” dei seguenti istituti:

1) elementi variabili della retribuzione;

2) massimale contributivo e pensionabile;

3) contributo aggiuntivo IVS 1%;

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4) conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;

5) fringe benefits esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2024;

6) mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

7) auto aziendali a uso promiscuo;

8) prestiti ai dipendenti;

9) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

10) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

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11) gestione delle operazioni societarie.

Il massimale contributivo e pensionabile

Nel ricordare come l’articolo 2, c. 18, Legge 335/95 abbia disposto un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile dei lavoratori con contribuzione obbligatoria accreditata in periodi successivi al 31 dicembre 1995 (o comunque applicabile a chi vi opta volontariamente), la circolare dell’INPS riconferma delle circostanze basilari quali:

  • Il valore del massimale è pari, per l’anno 2024, a 119.650,00 euro (e sarà rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT).
  • Lo stesso massimale trova applicazione “per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 384/1992”
  • Non è frazionabile a mese e a esso occorre fare riferimento anche se l’anno risulti retribuito solo in parte. Non solo: “nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro o presentare una dichiarazione sostitutiva”;

Attenzione ai rapporti simultanei. In tal caso “le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta”.

Da ultimo attenzione ad eventuali compensi assoggettati alla gestione separata di cui alla L. 335 del 1995 e compresenza di retribuzioni da lavoratore subordinato. In tal caso “le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa”

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E che dire dei fringe benefits? Anche la fruizione di beni e servizi in natura (e non solo attesa la riconferma di alcuni rimborsi specifici come, ad esempio, le bollette del gas, elettriche ed idriche o degli affitti) esenti sino alla soglia di euro 1.000,00, elevabile ad euro 2.000,00 nel caso di figli a carico (art 1 co 16 Legge n°213/2023) merita il suo approfondimento previdenziale.

Chiaramente l’ente precisa la regola “aurea” di tali benefits. Superato il valore soglia, tutto diventa imponibile e non solo l’eccedenza rispetto al tetto previsto. Pertanto “nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2024 il datore di lavoro deve provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente”.

Tutto semplice vero? in realtà non è così in quanto:

  • Per la determinazione dei limiti citati si deve tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
  • Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvede al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Le operazioni di conguaglio avranno dunque le seguenti modalità:

  • Il datore di lavoro dovrà portate “in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefit corrisposti nel periodo d’imposta 2024, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore all’importo di euro 1.000 o di euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico”;
  • Dovrà altresì “provvedere a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno”.

Ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro devono procedere con due modalità (alternative e distinte):

La prima riguarda le denunce di competenza di dicembre 2024, a mezzo dell’utilizzazione di appositi codici, presenti in circolare (FRIBEN, FRBDIM, FRMBAS, etc).

La seconda viene definita dallo stesso ente “standard” e riguarda l’invio di flussi “di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit”.

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L’esempio delle auto in uso promiscuo

La circolare è, per nostra fortuna, precisa e dettagliata. In essa trovano giusto conforto i dubbi operativi connessi all’applicazione dei vari istituti normativi che hanno caratterizzato il 2024.

Vi è anche, consentitemelo, un po’ di storia del diritto che dovrebbe davvero essere studiata con maggiore attenzione dato che, per quanto le norme possano mutare, l’aspetto operativo deve in qualche modo essere considerato, giacché non estraneo (tutt’altro) all’applicazione corretta del precetto normativo.

Facciamo un esempio. Pensiamo agli autoveicoli in uso promiscuo.

La circolare ricorda cosa è successo nel 2020, grazie al comma 632 della legge di bilancio 2020 che aveva mutato il valore del benefit auto legandolo alla quantità di grammi di CO2 prodotti per chilometro. In quel caso il cambiamento del valore forfetizzato fu accompagnato da una specifica previsione transitoria (comma 633) la quale fermava “l’applicazione della disciplina dettata nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020”.

Sei mesi di tempo per adeguarsi. Circostanza del tutto manchevole nell’attuale legge di stabilità (ad oggi in discussione) che non sembra poter ricevere emendamenti atti a concedere tempo a chi ha prenotato un autoveicolo termico che gli verrà consegnato nel 2025 (con dunque inasprimento del valore del benefit al 50% della percorrenza media di 15.000,00 km). Ad oggi fioccano interpretazioni che suggeriscono conferimenti di mezzi non ancora immatricolati prima dell’anno nuovo (chissà cosa ne dirà l’Agenzia delle Entrate o l’INPS).

In ogni caso sarebbe meglio ricordarsi che a tutto ci si può adeguare ma che il tempo per farlo non è solo auspicabile.

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Fonte: Circ. INPS 23 dicembre 2024 n. 108



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