Sequestro preventivo: adempimenti del custode giudiziale

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Con la risposta n. 268 del 20 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è con il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari che sorge l’esigenza di amministrare il patrimonio provvisoriamente privo di titolare, pertanto è da quel momento che decorrono i termini di favore previsti dall’art. 5 ter DPR 322/98.

Si ricorda che il trattamento tributario dei redditi derivanti dai beni oggetto di sequestro preventivo è lo stesso previsto in caso di eredità giacente ai sensi dell’art. 187 DPR 917/86 e dell’art. 5 ter DPR 322/98. Le motivazioni di tale indirizzo interpretativo si fondano sulla provvisorietà della situazione determinatasi in pendenza di sequestro, al pari delle ipotesi di eredità giacente. In tale circostanza, l’amministratore giudiziario opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato a titolo definitivo (cfr Circ. AE 7 agosto 2000 n. 156).

Nello specifico, l’art. 5 ter DPR 322/98 prevede che i curatori di eredità giacenti, oltre alle dichiarazioni dei redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d’imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d’imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d’imposta nel quale cessa la curatela o l’amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

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a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo;

b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell’ultimo periodo d’imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d’imposta precedente.

Durante la vigenza della misura cautelare è disposta la ”sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile, ma non viene meno l’obbligo da parte dell’amministratore giudiziario di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, tra cui quelli dichiarativi (cfr Ris. AE 2 settembre 2024 n. 45)

Nel caso di specie, l’istante è stato nominato custode giudiziale dal giudice delle indagini preliminari in data 19 marzo 2024 per i beni del de cuius deceduto il 31/10/2023. Successivamente, in data 20 giugno 2024, il giudice ha autorizzato il sequestro giudiziario dei beni e ha riconfermato l’istante come custode giudiziale. Alla data del decesso del de cuius non erano state ancora presentate le dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta 2022 e 2023, né sono state presentate successivamente. Come chiarito dall’AE, l’esigenza di amministrare sorge già dal 19 marzo 2024.

Con riferimento al 22022, l’istante ha l’obbligo di:

  1. presentare entro 6 mesi dalla data di nomina a custode giudiziale la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2023 Periodo d’imposta 2022, cioè entro il 19 settembre 2024; si applicheranno quindi le relative sanzioni;
  2. versare il saldo Irpef per l’anno di imposta 2022, con interessi e senza alcuna sanzione. Trattasi, infatti, di un adempimento ”scaduto” prima del decesso del de cuius, che avrebbe dovuto versare tali somme entro il 30 giugno 2023.

Con riferimento al 2023, l’istante ha l’obbligo di presentare, nei termini ordinari, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2024 periodo di imposta 01.01.2023 31.10.2023. Posto che, nel caso di specie, la scadenza ordinaria (31 ottobre 2024) cade successivamente al termine disposto dall’art. 5 ter(19 settembre 2024), la presentazione può essere effettuata entro il termine ordinario.

Con riferimento al 2024, l’istante dovrà presentare due dichiarazioni distinte indicando:

  • nella prima, i redditi di tutti i beni sequestrati diversi dagli immobili, in relazione ai quali devono essere liquidate e versate le relative imposte;
  • nella seconda, esclusivamente i dati dei beni immobili oggetto del provvedimento di sequestro che beneficiano della sospensione del versamento delle imposte fino alla loro assegnazione o destinazione. In questa seconda dichiarazione va barrata la casella ”Immobili sequestrati”, compilando esclusivamente i quadri relativi a tali redditi.

Fonte: Risp. AE 20 dicembre 2024 n. 268

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