il rilevamento automatico delle infrazioni

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1. Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico nel Nuovo Codice della Strada


L’articolo 10 della legge n. 177/2024 novella la regolamentazione dell’accertamento delle violazioni tramite dispositivi di controllo automatico integrando il contenuto degli articoli 45, 142, 193, 198 e 201 del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992). In particolare, il comma 1 introduce modifiche testuali agli articoli 45, 142, 193, 198 e 201 del Codice della strada:

  • all’art. 45 tramite un’aggiunta alla fine del comma 6 è specificato che il regolamento di attuazione (d.P.R. n. 495/1992) deve in ogni caso prevedere l’obbligo per gli enti proprietari di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità;
  • dopo il comma 6-bis dell’art. 142 viene aggiunta una previsione (comma 6-ter) secondo cui per l’ipotesi di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio, comune o Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, bensì l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole (art. 6, comma 1, lett. a-bis, legge n. 177);
  • viene novellato l’art. 193, nei commi 1 e 4-ter; quindi, è posto a carico del proprietario di un veicolo l’onere di verificare che sia assicurato anche quando sia nella legittima disponibilità di altri, e viene potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l’incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni, incluse quelle irrogate per il passaggio col rosso;
  • tramite la novella all’art. 198 sia in tema di violazioni su un unico tratto stradale, sia per le violazioni commesse nelle zone a traffico limitato, sono introdotti principi di cumulo giuridico delle sanzioni, in luogo del cumulo materiale: all’art. 198, comma 1, è inserita la nozione di unico tratto stradale, cioè quello compreso tra due intersezioni; viene aggiunto il comma 2-bis secondo cui, in mancanza di contestazione immediata, se sono accertate violazioni plurime di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 177, nella stessa zona a traffico limitato, nella medesima area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, si applica una sola sanzione per ogni giorno, pure ove le limitazioni al traffico riguardino solo una certa fascia oraria ovvero quando il termine di vigenza di una fascia oraria termini il giorno successivo; il comma 2-ter, anch’esso aggiunto, statuisce che il controllo in uscita dalle aree a traffico limitato, coi dispositivi elettronici, deve essere attivato solo in casi ordinari, non anche quando eventi eccezionali e straordinari determinino la permanenza dei veicoli nelle predette aree;
  • circa l’art. 201, al comma 1-bis è modificata la lettera g-bis), che amplia la casistica in cui la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria ed è effettuata solo la notificazione per estremi. Incluse le fattispecie già indicate dal Codice all’art. 201, si enumerano anche le violazioni di cui agli articoli:
    • 10 (veicoli eccezionali);
    • 40, comma 11 (attraversamento pedonale);
    • 61 (dimensioni del veicolo);
    • 62 e 167 (limiti di massa del veicolo);
    • 72 (equipaggiamento dei veicoli a motore);
    • 78 (caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione);
    • 79 (efficienza del veicolo a motore);
    • 80 (revisioni);
    • 143, commi 11 e 12 (circolazione contromano);
    • 146, comma 3 (violazione della segnaletica stradale);
    • 147, commi 2-bis e 3 (passaggi a livello);
    • 158 (divieto di sosta e fermata, limitatamente al divieto di sosta riservata nei casi di cui all’art. 7, comma 1, lett. d) e al divieto di fermata);
    • 170 (trasporto di persone e animali su veicoli a due ruote);
    • 171 (uso del casco);
    • 193 (obbligo assicurativo);
    • 213 (obblighi conseguenti al sequestro del mezzo);
    • 214 (obblighi conseguenti al fermo amministrativo);
    • 216 (sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente);
    • 217 (sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione).

Nelle succitate ipotesi si può procedere all’accertamento della violazione per mezzo di dispositivi omologati ovvero altrimenti approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministero dell’Interno mediante apposito decreto, e alla notifica per estremi. Nel predetto decreto dovranno essere dettagliate le modalità applicative e di funzionamento dei dispositivi di rilevamento. Inoltre, sempre all’articolo 201 viene sostituito il comma 1-quinquies per consentire che i dispositivi di telerilevamento possano accertare contemporaneamente due o più violazioni, se considerati idonei a seguito di approvazione od omologazione dei dispositivi stessi. Viene introdotto, inoltre, il comma 5-ter, che, prevedendo una clausola di salvaguardia per i casi di cui ai commi 1 e 1-bis, dispone la non obbligatorietà della contestazione immediata quando le violazioni di cui agli articoli 175, commi 2, 7 lett. a) e 9 (violazioni commesse su autostrade o strade extra-urbane principali) e 176 commi 1, 2, lett. a) e b), 7, 9, 10, 11, 17 (in materia di condotta nella circolazione su autostrade o strade extra-urbane principali). In tale ipotesi, se le suddette violazioni avvengono in punti specifici della strada (imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico, stazioni di esazione del pedaggio) sono accertate dagli organi di polizia stradale tramite la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza; l’accertamento, quindi, viene effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene registrata dagli impianti; dev’essere inoltre acquisito un filmato avente data e orario certificati dall’operatore di polizia ovvero deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle 24 ore precedenti all’accertamento. Le modalità di acquisizione e conservazione delle immagini saranno definite con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministero dell’interno, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nel caso di utilizzo delle suddette immagini, le violazioni che prevedono una sospensione della patente di guida (art. 218) come sanzione amministrativa accessoria, sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia presenti per consentirne la contestazione immediata. Viene modificato anche l’art. 31 del decreto-legge n. 1/2012, istitutivo dell’elenco dei veicoli non assicurati, e viene previsto che esso sia accessibile anche per i comuni e per i soggetti di cui all’art. 12 del codice della strada (art. 10, comma 2). A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”.

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Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada

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Gabriele VoltaggioAvvocato del foro di Roma. Si occupa di contenziosi civili, bancari, recupero crediti, espropriazioni e crisi d’impresa. Fondatore e curatore di Giuricivile.it. Autore di volumi, contributi e guide pratiche su riviste giuridiche e portali online.

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2. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni


L’articolo 45 della legge n. 177, al comma 6, statuisce che “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione, fermo restando l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica”. Tramite la novella del comma 6, viene specificato che il regolamento di attuazione del CdS deve comunque prevedere l’obbligo di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi con funzione metrologica, come ad esempio quelli per l’accertamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità. Tale modifica è stata introdotta in coerenza con il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, che ha dichiarato l’incostituzionalità parziale del comma in parola nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

3. Limiti di velocità


L’articolo 142 del codice della strada viene novellato e si statuisce (comma 6) che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, pure per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. Inoltre (comma 6-bis) le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro dell’interno. Ancora (comma 6-ter), nei casi di accertamento, con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis, di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 198-bis. A ciò si aggiunge (comma 8) che chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. Se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220,00 a euro 880,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

4. Unificazione delle violazioni dei limiti di velocità


Il comma 6-ter introduce un meccanismo che consente, attraverso l’unificazione di più violazioni dei limiti di velocità, previste indifferentemente da una o diverse ipotesi contenute nei commi 7, 8, 9 o 9-bis, di estinguere gli illeciti con il pagamento della sanzione più grave aumentata di un terzo. Il beneficio è applicabile in presenza di specifiche condizioni previste dalla norma, tra cui il superamento dei limiti di velocità è accertato con appositi dispositivi di controllo remoto della velocità, sia istantanea, sia media. Inoltre:

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  • gli illeciti siano commessi all’interno di un lasso temporale di 1 ora calcolata dalla prima violazione accertata;
  • gli illeciti devono essere commessi con lo stesso veicolo;
  • gli illeciti devono essere commessi su un tratto di strada gestita dello stesso ente (Stato, Comune ecc., compresi i concessionari autostradali);

Come esplicita la Circolare del Ministero dell’Interno diramata il 20 dicembre 2024, nell’ipotesi ove le violazioni che possono essere oggetto di unificazione siano state accertate tutte dal medesimo comando, non è possibile notificare solo la violazione più grave con la maggiorazione tralasciando di verbalizzare o notificare le ulteriori. La procedura di unificazione, per esplicita previsione contenuta nel comma 6-ter, può essere attivata solamente se più favorevole, tuttavia, considerato che la maggiorazione interessa non soltanto la sanzione pecuniaria, bensì pure la sanzione accessoria della sospensione della patente, la procedura deve essere attivata a discrezione dell’interessato, il quale potrebbe anche valutare di non attivarla in relazione a quanto per lui più favorevole.



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