Con il 2025, arrivano importanti novità sulla gestione catastale
delle strutture ricettive all’aperto, come
previsto dall’art. 7-quinquies del D.L. n. 113/2024, convertito con
modificazioni dalla legge n. 143/2024.
Dal 1° gennaio si sancisce infatti l’irrilevanza catastale degli
allestimenti mobili entro le strutture ricettive all’aperto,
come campeggi o villaggi turistici. Adesso l’Agenzia
delle Entrate, con la Risoluzione
del 20 dicembre 2024, n. 67/E, spiega cosa cambia e
cosa dovranno fare gestori e proprietari delle strutture.
Allestimenti mobili dentro camping e strutture all’aperto: la
Risoluzione del Fisco
La Risoluzione affronta i seguenti aspetti:
- irrilevanza catastale delle case mobili all’interno delle
strutture ricettive all’aperto (comma 1); - incremento del valore catastale delle aree attrezzate e non
attrezzate all’interno delle strutture ricettive (comma 2); - obblighi dichiarativi specifici per l’aggiornamento catastale e
regime sanzionatorio (commi 3 e 4); - ulteriori disposizioni legislative (commi 5, 6 e 7).
Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili
L’irrilevanza delle case mobili prevista dal comma 1
riguarda:
- la rappresentazione nella mappa catastale;
- la rappresentazione nella planimetria catastale;
- l’inclusione nella stima della rendita catastale dell’unità
immobiliare destinata a struttura ricettiva all’aperto in cui sono
collocate.
La disposizione ha carattere innovativo della disciplina
catastale ma non è una norma di interpretazione
autentica.
Ciò significa che resta ferma la rilevanza ai fini della
rappresentazione e del censimento catastale per il periodo
precedente alla data del 1° gennaio 2025.
Incremento del valore catastale delle aree
È previsto un aumento del valore delle aree attrezzate e non
attrezzate per gli allestimenti mobili. Anche queste disposizioni
hanno espressamente carattere innovativo, a decorrere dal 1°
gennaio 2025.
Tali aree vengono distinte in:
- a) aree attrezzate in modo da essere idonee per ospitare gli
allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di
rotazione in funzione; in questo caso l’incremento sarà
dell’85%; - b) aree non appositamente attrezzate per ospitare gli
allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di
rotazione in funzione e altre aree non attrezzate destinate al
pernottamento. In questo caso l’incremento sarà del
55%.
Obblighi dichiarativi e tempistiche
Il comma 3 dispone che dal 1° gennaio al 15 giugno 2025, gli
intestatari catastali delle strutture ricettive sono
obbligati a presentare atti di aggiornamento
catastale.
La mancata presentazione degli atti entro i termini previsti
comporterà l’attivazione di procedimenti sanzionatori da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione, il MEF con il Ministero del Turismo emanerà un decreto
con il quale verranno individuate le eventuali ulteriori fonti
informative necessarie per le attività di monitoraggio”.
Inoltre solo per il 2025, per gli atti di aggiornamento
presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite
catastali rideterminate avranno effetto dal 1° gennaio 2025.
Indicazioni operative per l’adeguamento
L’ultima parte della Risoluzione è dedicata alle indicazioni
operative per l’aggiornamento catastale, effettuato mediante la
presentazione di:
- aggiornamenti geometrici Pre.Geo., per
modificare le mappe catastali eliminando le geometrie relative agli
allestimenti mobili; - dichiarazioni Do.C.Fa., per variare i dati
delle unità immobiliari interessate, specificando le aree
attrezzate o non attrezzate.
Considerato il carattere innovativo delle disposizioni in esame,
resta fermo che devono essere redatte applicando gli ordinari
criteri di censimento e di stima vigenti precedentemente a tale
data:
- le dichiarazioni di variazione diverse da quelle di cui al
comma 3 dell’art. 7-quinquies relative a strutture ricettive
all’aperto già censite, - le dichiarazioni di accatastamento di strutture ricettive anche
preesistenti e mai censite, il cui termine obbligatorio per la
presentazione in catasto scada prima della data del 1° gennaio
2025,
Infine, eventuali mutazioni nello stato riguardanti unità
immobiliari destinate a strutture ricettive all’aperto già censite,
intervenute a partire dal 1° gennaio 2025, per le quali sussiste
l’obbligo di aggiornamento del Catasto Fabbricati, devono essere
dichiarate in catasto, secondo le ordinarie modalità, con atto di
aggiornamento geometrico Pre.Geo. (quando richiesto) e con
dichiarazione Do.C.Fa. separata da quella prevista dal comma 3
dell’art. 7-quinquies e, comunque, non prima di aver provveduto
all’aggiornamento dell’unità immobiliare come previsto dallo stesso
comma.
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