Résumé del Tribunale di Firenze in tema di cessione di crediti in blocco e sufficienza dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

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Conto e carta

difficile da pignorare

 


Con riferimento all’eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire in capo alla cessionaria, va osservato che risulta documentalmente provata in atti l’intervenuta cessione e la regolarità di detta operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB. Invero, secondo quella che è la giurisprudenza della Suprema Corte, la cessione s’intende notificata ai debitori dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cosicché la pubblicazione in Gazzetta dell’avviso di cessione produce, nei confronti dei debitori ceduti, i medesimi effetti della notificazione personale[1]. Anche secondo la giurisprudenza di merito, la pubblicazione in G.U. dell’avviso di cessione produce nei confronti dei debitori ceduti i medesimi effetti della notificazione personale «…. Tali adempimenti producono gli effetti indicati nell’art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l’accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie»[2]. Invero, nell’ambito di una cessione in blocco è possibile individuare i singoli rapporti giuridici ceduti allorché l’operazione abbia ad oggetto crediti, debiti e contratti che presentano un comune elemento distintivo, il quale «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti»[3]. Ne consegue che l’informativa sulla Gazzetta Ufficiale, da cui sono chiaramente evincibili non soltanto l’esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l’oggetto dello stesso contratto, è idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione.

Ancora, la Corte di Cassazione[4] ha affermato che «in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione».

D’altro canto, la ratio della normativa in questione risiede nella natura di questo tipo di cessioni, che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. Sulla scia di tale orientamento anche la giurisprudenza di merito ha affermato che se «… dall’informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l’esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l’oggetto dello stesso contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione.»[5]. Più precisamente, «la pubblicazione dell’atto di cessione sostituisce la notificazione dell’atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall’art. 1264 c.c., realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità»[6].

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Anche con le ultime pronunce, la Corte Suprema di Cassazione[7] ha precisato che «In tema di cessione in blocco ex art.58 del d.lgs. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente». Ancora, sempre nella richiamata pronuncia, è stato evidenziato che «la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco dei crediti bancari secondo la disciplina di cui all’art.58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale; in particolare è, si, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito mediante la produzione dell’avviso di pubblicazione su G.U. recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma deve essere comunque possibile individuare i rapporti oggetto di cessione».

Dunque, l’avviso su G.U. può valere alla stregua di atto sostitutivo del contratto di cessione, quando contenga tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, così da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.

Orbene, nel caso di specie, parte opposta ha prodotto, oltre alla prova della pubblicazione in GU, , nonché estratto della G.U., contenente avviso di rettifica della cessione in oggetto, anche il contratto di cessione che dimostra, senza ombra di dubbio, la legittimazione attiva.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 22268/2018; Cass. 10200/2021.

[2] Cfr. Trib. Avellino, 03.02.2020, n. 244.

[3] V. Circolare Banca d’Italia n. 229, del 21 aprile 1999; Cass. n. 11642/2016; Cass. Civ., Sez. Un., n. 2951/2016.

[4] Il riferimento è a Cass. n. 21821/2023.

[5] Cfr. Trib. Verona, 29.11.2021.

[6] Cfr. Trib. Bergamo, 24.11.2021, n. 2178.

[7] Il riferimento è a Cass. n. 3405/2024; Cass. n. 13289/2024.

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