COME CAMBIANO DAL 2025 L’IMPOSTA SUI SERVIZI CATASTALI E IPOTECARI

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Il 18 settembre 2024 è stato approvato il decreto legislativo n. 139/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023. Tale decreto apporta modifiche rilevanti in diversi ambiti fiscali, tra cui:

– imposta di registro,

– imposta sulle successioni e donazioni,

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

– bollo,

– servizi ipotecari e catastali.

Vediamo in dettaglio le innovazioni introdotte nei servizi ipotecari e catastali e in materia di imposte sulle successioni.

Servizi ipotecari e catastali

Il Decreto Legislativo n. 139/2024 promuove importanti cambiamenti nel settore catastale e ipotecario, puntando a rendere le banche dati catastali più precise e accessibili. Dal 1° gennaio 2025, due principali modifiche verranno implementate:

aggiornamento delle intestazioni catastali, introducendo nuove procedure per modificare le intestazioni in caso di decesso di persone che detenevano diritti di usufrutto, uso o abitazione;

revisione delle tariffe dei servizi catastali e ipotecari, con cambiamenti anche nelle imposte per l’accesso e l’utilizzo di tali servizi.

In sintesi, il Dlgs n. 139/2024 mira a migliorare la qualità delle banche dati e a semplificare l’interazione con i servizi catastali e ipotecari, incrementando così l’efficienza nella gestione della proprietà e dei diritti reali.

Con la nuova normativa, per le successioni che avranno inizio dal 1° gennaio 2025, il procedimento di liquidazione dell’imposta sulle successioni è stato così trasformato.

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Liquidazione dell’imposta L’imposta di successione sarà calcolata dal contribuente sulla base della dichiarazione di successione che presenterà. Se successivamente viene presentata una dichiarazione sostitutiva o integrativa, l’imposta sarà nuovamente autoliquidata.
Versamento dell’imposta Il pagamento dell’imposta dovuta (calcolata in base alla dichiarazione di successione) dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione.
Pagamento rateale Il contribuente avrà la possibilità di pagare almeno il 20% dell’importo dovuto entro i 90 giorni, con la possibilità di saldare il restante importo in 8 rate trimestrali. Se l’importo supera 20.000 euro, il pagamento potrà essere suddiviso in un massimo di 12 rate trimestrali. Tuttavia, non sarà possibile rateizzare importi inferiori a 1.000 euro.
Imposte catastali e ipotecarie Le imposte ipotecaria e catastale dovranno essere liquidate e versate entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione, come previsto dalla normativa precedente.

L’articolo 5 prevede la sostituzione della vecchia tabella delle tasse ipotecarie con una nuova tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali (allegato 2 del D.lgs. n. 139/2024).

Tra le novità, la consultazione telematica di documenti originariamente cartacei avrà un costo di 5 euro. Inoltre, viene stabilito un costo di 70 euro per le volture presentate sia su supporto cartaceo che tramite la procedura telematica “Voltura 2.0 – Telematica”.

La stessa tariffa di 70 euro sarà applicata per dichiarazioni di nuova costruzione e variazioni al Catasto dei Fabbricati tramite la procedura Docfa. Questa tariffa coprirà tutti gli immobili, senza distinzione di categoria, inclusi quelli di utilità comune (“Beni Comuni Non Censibili”), oltre a qualsiasi aggiornamento catastale sui terreni con la procedura Pregeo.

Essenzialmente, la tariffa di 70 euro sarà valida per diverse operazioni catastali riguardanti sia gli edifici sia i terreni, senza differenze di tipo o categoria degli immobili coinvolti. Significative anche le modifiche per i territori con regime tavolare, un sistema di registrazione immobiliare vigente in alcune zone del Nord Est dell’Italia, come nelle province di Trieste, Gorizia, parte della provincia di Udine e nel comune di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno.

Per la prima volta, vengono inclusi nella tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali anche gli atti del catasto fondiario.

Una novità importante riguarda il foglio di notifica utilizzato per comunicare i risultati del catasto agli uffici del libro fondiario, il cui costo sarà di 3 euro.

Un cambiamento significativo coinvolge, inoltre, i proprietari di diritti su immobili in queste aree: secondo il punto 7.2 della tabella, la tassa di 70 euro sarà applicata una sola volta per ciascuna voltura derivante da un atto registrato online, comprese le denunce di successione. Questo implica che per un solo adempimento telematico non verrà considerato il numero di comuni o catasti coinvolti. Il sistema di calcolo dei tributi sarà uniformato a livello nazionale, indipendentemente dal tipo di pubblicità immobiliare adottata localmente.

Il prezzo dei certificati catastali è stato fissato a 30 euro, ma i certificati richiesti dai privati per esigenze lavorative, previdenziali e scolastiche avranno uno sconto del 50%, riducendo il costo a 15 euro. Oltre alla tassa per i servizi catastali, si dovrà aggiungere l’imposta di bollo prevista dalla legge.

Passando ai servizi ipotecari e catastali, l’articolo 7 del decreto apporta modifiche significative per l’accesso online alle banche dati.

Dal 1° gennaio 2025, le visure catastali effettuate telematicamente saranno gratuite. Le ispezioni ipotecarie richieste attraverso canali digitali riceveranno una riduzione del 20%. Inoltre, un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate fornirà gratuitamente i fogli di mappa catastale, ma solo in formato digitale. Questo articolo mira a semplificare l’accesso alle informazioni riducendo i costi e promuovendo l’uso delle modalità online.

L’articolo 8 introduce modifiche riguardanti l’aggiornamento delle intestazioni catastali relative a usufrutto, uso e abitazione. In deroga al Regio Decreto n. 2153/1938, che prevede la presentazione delle volture da parte del soggetto obbligato, l’Agenzia delle Entrate aggiornerà automaticamente queste informazioni senza costi, a seguito del decesso del titolare. Le informazioni sui decessi saranno ottenute attraverso le comunicazioni all’anagrafe tributaria. Se esiste un diritto di accrescimento, cioè quando un diritto passa a un altro soggetto dopo il decesso, tali informazioni devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate. I beneficiari del diritto di accrescimento avranno un anno per presentare una domanda di voltura, che sarà esente da tributi e imposte, dato che tali informazioni sono solitamente riportate solo nel titolo del diritto.

Chi non rispetta il termine per presentare la domanda di voltura incorrerà in una multa, come specificato dall’articolo 12 del Dpr n. 650/1972.

Imposta sulle successioni: autoliquidazione

Il Decreto Legislativo n. 139/2024 mira a semplificare il calcolo e il pagamento dell’imposta sulle successioni, introducendo un sistema di autoliquidazione per ridurre l’intervento iniziale dell’ufficio fiscale. Attualmente, dopo che il contribuente presenta la dichiarazione di successione, l’ufficio competente liquida l’imposta principale, notificando l’avviso entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione originale o integrativa. Se l’ufficio rileva inesattezze, correggerà e calcolerà l’imposta complementare, inviando un nuovo avviso entro due anni dal pagamento dell’imposta principale. In assenza di dichiarazione, l’imposta viene accertata d’ufficio.

A partire dal 1° gennaio 2025, il processo di liquidazione fiscale sarà trasformato.

Il contribuente calcolerà l’imposta basandosi sulla propria dichiarazione di successione. Eventuali dichiarazioni sostitutive o integrative richiederanno una nuova autoliquidazione. Il pagamento dell’imposta deve avvenire entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione. È possibile pagare almeno il 20% entro questo termine e saldare il resto in otto rate trimestrali, o fino a 12 se l’importo supera i 20.000 euro. Non è prevista la rateizzazione per importi inferiori a 1.000 euro.

Le imposte ipotecarie e catastali dovranno essere liquidate entro la presentazione della dichiarazione, in linea con la normativa precedente.

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Imposta sulle successioni: unico erede minore di 26 anni

Se l’unico erede ha meno di 26 anni e ci sono beni immobili nell’eredità, le banche devono svincolare le attività necessarie a coprire le imposte catastali, ipotecarie e di bollo, anche prima della dichiarazione di successione.

Imposta sulle successioni: controlli

Gli uffici responsabili verificheranno l’esattezza dell’autoliquidazione da parte del contribuente e la corrispondenza tra i pagamenti effettuati e quanto dichiarato. Se viene rilevata un’imposta superiore da pagare, l’autorità competente emetterà un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione della dichiarazione di successione.

Questo avviso richiede il pagamento, entro 60 giorni, delle seguenti somme:

– imposta principale aggiuntiva da versare;

– sanzione amministrativa del 30% dell’importo non pagato;

– interessi maturati dalla data di scadenza del pagamento dell’imposta.

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Inoltre, se l’Agenzia delle Entrate riscontra che la dichiarazione di successione (o una dichiarazione sostitutiva o integrativa) è incompleta o inesatta, procederà alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta complementare.

Imposta principale e complementare

Con la riforma delle successioni, il nuovo sistema rispetto al precedente prevede:

– l’imposta principale, autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento, che è calcolata e versata dal contribuente sulla base della dichiarazione di successione.

Può anche essere calcolata dall’ufficio fiscale basandosi sulle informazioni contenute nella dichiarazione stessa;

– l’imposta complementare, ossia l’imposta addizionale o maggiore calcolata dall’ufficio in seguito a verifiche o correzioni della dichiarazione, in caso di errori, omissioni o incongruenze nelle informazioni fornite dal contribuente.

Sintetizzando, l’imposta principale è quella calcolata e versata dal contribuente, mentre l’imposta complementare è determinata dall’ufficio dopo un controllo o una revisione.

La definizione di “imposta suppletiva”, prevista dall’articolo 27, comma 7, del Tus, è stata abrogata.

Nel nuovo sistema di autoliquidazione, le eventuali imposte calcolate per correggere errori di una precedente liquidazione sono considerate imposte complementari.

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Dichiarazione di successione obbligatoriamente telematica

Con le nuove normative, la dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in forma elettronica, seguendo le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti non residenti possono inviare la dichiarazione tramite raccomandata (o mezzi equivalenti, purché la data di spedizione sia verificata chiaramente). In tal caso, la data di presentazione sarà quella di spedizione.

Infine, i contribuenti non è più necessario che alleghino alla dichiarazione gli estratti catastali degli immobili ereditati. Sarà l’Agenzia delle Entrate a raccogliere direttamente i dati catastali necessari per identificare gli immobili coinvolti nella successione.

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