Scadenza acconto IVA il 27 dicembre

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Con l’approssimarsi delle festività natalizie si avvicina anche la scadenza per versare l’acconto IVA dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno.

Quest’anno la scadenza è fissata per venerdì 27 dicembre 2024.

Come di consueto, i contribuenti potranno avvalersi di uno tra tre metodi per calcolare l’imposta: il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo analitico.

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Il versamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 in via telematica.

Scadenza acconto IVA il 27 dicembre

Tra le ultime scadenze del mese di dicembre, anche per le partite IVA ci sarà un appuntamento da osservare.

È infatti fissata al 27 dicembre la data entro la quale i soggetti in possesso di partita IVA devono effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto.

I contribuenti interessati all’adempimento sono tutte le partite IVA, ad eccezione di coloro che non sono tenuti a versare le liquidazioni periodiche IVA, mensili o trimestrali che siano.

Invece, l’appuntamento con il Fisco non riguarda:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972;
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’IVA.

Inoltre, sono esonerati dal versamento anche i contribuenti la cui somma dell’acconto non sia superiore a 103,29 euro.

Infine sono esclusi anche i soggetti che:

  • hanno cessato l’attività:
    • entro il 30 novembre 2024 nel caso dei contribuenti mensili;
    • entro il 30 settembre 2024 nel caso dei contribuenti trimestrali;
  • hanno cominciato l’attività nell’anno in corso;
  • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta.

Si ricorda che, poiché si tratta di un acconto, l’importo sarà successivamente detratto dall’IVA in occasione della scadenza del mese di gennaio per quanto riguarda i contribuenti con liquidazione mensile, mentre i contribuenti con liquidazione trimestrale dovranno aspettare marzo 2025.

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I tre metodi per il calcolo dell’IVA

Come accennato precedentemente, l’acconto IVA può essere calcolato basandosi su uno tra tre diversi metodi, in base alla convenienza:

  • metodo storico;
  • metodo previsionale;
  • metodo analitico.

Il metodo storico determina l’acconto IVA in misura pari all’88 per cento dell’imposta corrisposta per il mese o trimestre dell’anno precedente, in base alla tipologia di contribuente.

Come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la base di calcolo su cui applicare l’88 per cento è pari al debito di imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
  • per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale IVA;
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Si ricorda che la base di calcolo deve essere considerata al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

Il metodo previsionale, invece, permette di calcolare l’acconto in base alla stima delle operazioni che si pensa si effettuerà nell’ultimo periodo dell’anno, ovvero nel mese di dicembre per i contribuenti con liquidazione mensile e nel quarto trimestre dell’anno per i contribuenti con liquidazione trimestrale.

In questi casi, l’acconto è pari all’88 per cento dell’IVA che si prevede di dover versare.

Infine, il metodo analitico consente di calcolare l’acconto IVA basandosi sulle operazioni effettuate entro il 20 dicembre 2024.

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Con quest’ultimo metodo, l’acconto da versare è pari al 100 per cento di una specifica liquidazione, la quale considera l’IVA relativa alle seguenti operazioni:

  • le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi):
    • dal 1° dicembre al 20 dicembre nel caso di contribuenti mensili;
    • dal 1° ottobre al 20 dicembre nel caso di contribuenti trimestrali;
  • le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre
  • le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti:
    • dal 1° dicembre al 20 dicembre nel caso di contribuenti mensili;
    • dal 1° ottobre al 20 dicembre nel caso di contribuenti trimestrali.

Si ricorda che l’adozione di un metodo piuttosto che degli altri è a discrezione del contribuente, il quale può scegliere quello che si presenta maggiormente conveniente.

Le istruzioni per il pagamento dell’acconto IVA

Il versamento dell’acconto dovrà essere effettuato, in via esclusivamente telematica, utilizzando il modello F24 compilando la sezione Erario.

I codici tributo da indicare sono diversi a seconda tipologia di contribuente:

  • codice tributo “6013” per i contribuenti mensili;
  • codice tributo “6035” per i contribuenti trimestrali.

Si ricorda che è possibile compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

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