Dogane: tutte le novità in arrivo nel 2025

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Le imprese che operano nel commercio internazionale sono chiamate ad adeguarsi a un sistema sempre più complesso e innovativo, dove la compliance non è solo un obbligo, ma una leva per competere nel mercato globale

Nuove regole di compliance per il commercio internazionale

Il 2024 si chiude con importanti novità normative per il commercio internazionale, sia sul piano nazionale che europeo.

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Il d.lgs. 141/2024 (all. 1, Dnc) ha abrogato il Testo unico delle leggi doganali (DPR 43/73, Tuld). Nello specifico, un intervento di grande rilievo ha interessato la riscrittura delle sanzioni doganali.

La nuova disciplina distingue tra illecito amministrativo e penale sulla base di criteri oggettivi, come la soglia di 10.000 euro per i diritti evasi, distintamente considerati, e limita l’articolata disciplina prevista dal previgente Tuld in materia di contrabbando a due sole ipotesi: l’infedele dichiarazione e l’omessa dichiarazione.

Ciò rende indispensabile per le imprese l’adozione o l’aggiornamento dei modelli organizzativi 231, che rappresentano uno strumento chiave per prevenire contestazioni penali e mitigare il rischio di sanzioni, tra cui quelle interdittive che ora comprendono anche la sospensione o la revoca delle autorizzazioni e licenze necessarie all’attività.

Pubblicata la nuova Taric 2025

Novità in materia di classificazione doganale, dal 1° gennaio 2025 entra in vigore la nuova Taric con numerose novità per le imprese attive nel commercio internazionale.

Con il regolamento di esecuzione UE 2024/2522, la Commissione europea ha aggiornato, come ogni anno, la Nomenclatura Combinata e la Taric per il 2025. L’aggiornamento annuale della classificazione doganale delle merci consente di adeguare i codici tariffari all’evoluzione e alle nuove esigenze degli scambi commerciali, tenendo conto dell’evoluzione del mercato internazionale e dei progressivi sviluppi tecnologici e commerciali.

Il nuovo regolamento di esecuzione prevede l’introduzione di nuove voci doganali e l’ammodernamento di quelle attuali. Il legislatore UE ha infatti introdotto nuovi codici doganali per il pesce fresco e congelato (voci 0302, 0303, 0304 e 0305), per i pomodori (voce 0702), per gli oli minerali (voce 2710) e per alcuni prodotti chimici organici (voci 2903, 2929, 2930 e 2931), oltre ai concimi (voce 3102), ai cascami di legno (voce 4401) e ai pannelli di fibra o legno (voce 4411).

Nuove voci doganali anche per le parti riconoscibili destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 (voce 8503). Aggiornati anche i codici relativi agli apparecchi per la videoregistrazione e la videoriproduzione (voce 8521), agli apparecchi riceventi per la radiodiffusione utilizzati negli autoveicoli (voce 8527), alle apparecchiature riceventi per la televisione senza display (voce 8528) e alle antenne (voce 8529). Per le imprese è indispensabile effettuare una due diligence dei propri prodotti. Un cambiamento nel codice attribuito al bene potrebbe determinare l’applicazione di misure restrittive per l’export o per l’import, richiedere specifiche autorizzazioni o una diversa tassazione doganale del prodotto, con evidenti ricadute sul prezzo di vendita e nel business plan aziendale. Una modifica della classifica doganale può avere impatto anche sull’origine doganale della merce venduta, con effetti sia sulla qualifica di made in Italy che sull’eventuale fruizione del dazio zero, previsto da un accordo di libero scambio.

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Il transito si evolve: prorogati gli adeguamenti al sistema NCTS

Con l’avviso n. 16 del 20 novembre 2024, l’Agenzia delle dogane ha comunicato che, tenuto conto delle specifiche tecniche unionali del sistema NCTS fase 5, si rende necessario posticipare dal 2 dicembre 2024 al 21 gennaio 2025 gli adeguamenti del sistema informativo per l’attivazione delle procedure richiamate nella Circ. AD 29 maggio 2024 n.16 circa le modalità di compilazione della dichiarazione di transito e alla corretta gestione della procedura doganale. Il transito è un regime doganale speciale che consente, con l’obbligo di prestazione di idonea garanzia, di trasportare le merci non unionali sotto vigilanza doganale da un punto all’altro del territorio dell’Unione europea senza che le stesse siano sottoposte ai dazi all’importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale.

La proroga risponde alle difficoltà operative riscontrate dagli operatori nell’adeguarsi alle regole introdotte con la Circ. AD 29 maggio 2024 n. 16. Tra le criticità evidenziate si segnalano: la dichiarazione di scadenze non adeguate alla presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione, l’omissione delle informazioni relative all’identità del mezzo di trasporto e le irregolarità nella gestione dei sigilli doganali. L’obiettivo, pertanto, resta quello di armonizzare le prassi dichiarative, rafforzando la compliance e tutelando gli interessi finanziari nazionali ed europei, anche attraverso la prevenzione di comportamenti non conformi da parte degli operatori.

PEM: nuove regole di origine preferenziale

Dal 1° gennaio 2025, inoltre, entreranno in vigore anche le nuove regole di origine preferenziale della Convenzione paneuromediterranea (PEM), che prevedono criteri più flessibili, come l’aumento delle soglie di tolleranza al 15% e l’ampliamento del duty-drawback, offrendo opportunità per gli operatori economici che commerciano con i 23 paesi contraenti.

In un contesto globale sempre più complesso e frammentato, adottare o aggiornare modelli organizzativi adeguati non è solo un obbligo normativo, ma una scelta strategica per prevenire contestazioni, mitigare i rischi e garantire la continuità operativa della propria impresa.

L’E-DAS e l’E-AD: più tempo per l’obbligo telematico

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Le Dogane hanno rinviato l’obbligo per gli operatori di trasmettere in via telematica l’e-DAS nazionale relativo ai trasferimenti di prodotti soggetti ad accisa nel territorio dello Stato, come i gas di petrolio liquefatti non energetici sfusi (con esclusione di quelli disciplinati dall’art. 1, comma 1, della determinazione direttoriale n. 285111/RU del 27 giugno 2022). Contestualmente, è stato differito lo stesso obbligo per la presentazione degli e-AD per il trasporto di oli lubrificanti e bitume.

La decisione di posticipare l’entrata in vigore dell’obbligo telematico risponde all’esigenza di contemperare l’obiettivo di modernizzazione delle procedure doganali con le criticità operative rappresentate dagli operatori economici. Quest’ ultimi, infatti, hanno evidenziato la complessità dell’adeguamento ai nuovi sistemi digitali, che richiedono investimenti tecnologici e un aggiornamento strutturale dei processi aziendali.

La transizione verso l’e-DAS e l’e-AD, tuttavia, non si limita a una mera evoluzione tecnologica, ma si inserisce in una strategia di rafforzamento della trasparenza e dell’efficienza nella gestione delle accise. Attraverso la completa dematerializzazione dei documenti, l’Amministrazione doganale potrà accedere in tempo reale ai registri di carico e scarico, garantendo un controllo più stringente sui flussi di merci e un contrasto efficace alle frodi fiscali.

Tale proroga, se da un lato offre agli operatori un margine temporale ulteriore per adeguarsi, dall’altro non attenua l’obbligo di compliance rispetto a un sistema che si configura come essenziale per la gestione della fiscalità indiretta. È, dunque, indispensabile che le imprese utilizzino questo tempo per implementare soluzioni informatiche idonee, evitando il rischio di inadempimenti che, a regime, potrebbero tradursi in gravi sanzioni amministrative e operative.

Confermata la proroga al regolamento deforestazione

Con una larga maggioranza di 546 voti favorevoli, 97 contrari e 7 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato, il 17 dicembre 2024, la proroga dell’entrata in vigore del regolamento UE 2023/1115 (Eudr) al 30 dicembre 2025 per le medie e grandi imprese.

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Tale intervento risponde alle richieste avanzate da numerosi operatori economici e associazioni di categoria, concedendo più tempo per allinearsi ai rigorosi obblighi di due diligence imposti dal regolamento, il cui obiettivo è arginare la deforestazione globale causata dall’estrazione e dalla trasformazione di materie prime come cacao, caffè, legno e soia.

Nonostante il rinvio, è necessario chiarire che le nuove disposizioni richiedono agli importatori di certificare l’origine delle materie prime con dati dettagliati, tra cui la geolocalizzazione degli appezzamenti agricoli e la conformità alle normative ambientali locali.

Per garantire una gestione efficiente delle nuove formalità, la Commissione europea ha predisposto strumenti innovativi come il Deforestation due diligence statement registry, una piattaforma telematica che mira a digitalizzare le dichiarazioni di conformità, aumentando la trasparenza e il controllo lungo le filiere globali.



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