Legge di Bilancio 2025. Camera ha votato la fiducia | Approvazione finale attesa in tarda serata

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Aggiornamento del 21.12.2024 – Approvata legge di bilancio

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Nella seduta di venerdì 20 dicembre l’Assemblea della Camera, con 204 voti favorevoli, 110 contrari e 6 astenuti, ha approvato il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (C. 2112-bis-A). Il provvedimento passa al Senato.

In precedenza, con 211 sì e 117 no, ha votato la fiducia posta dal governo sul medesimo provvedimento. 

 

Con 211 sì e 117 no la Camera ha votato la fiducia, posta dal Governo, sul disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Approvazione finale della Camera attesa in tarda serata. Il testo passerà così, senza modifiche, all’esame del Senato.

Di seguito le novità fiscali più rilevanti della consueta “giungla” di 908 commi

Preleva il Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2025 E bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – (AC. 2112-bis-A).

In materia fiscale, il disegno di legge di bilancio stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024. A favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20.000 euro si riconosce una somma calcolata per classi in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito – che non concorre alla formazione del reddito – e una detrazione in cifra fissa, anche in tal caso in misura differenziata al crescere del reddito fino alla soglia dei 40.000 euro. Si prevedono inoltre una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a settantacinquemila euro nonché limitazioni alle detrazioni per familiari a carico.

Nel corso dell’esame in sede referente, sono state introdotte, con riferimento all’imposizione dei redditi sulle persone fisiche, modifiche alla disciplina relativa ai limiti alle detrazioni sopra descritta, escludendo le somme investite nelle startup innovative e quelle investite nelle PMI innovative dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione della norma, prevedendo inoltre, per il 2024, le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR ed è stata integrata la detrazione per carichi di famiglia anche ai figli del solo coniuge deceduto di età compresa fra i 21 e i 30 anni, conviventi con il coniuge superstite.

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Viene inoltre innalzata da 1.000 a 1.100 euro la detrazione per il mantenimento dei cani guida.

E’ stata inoltre elevata da 30 a 35 mila euro la soglia limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell’anno precedente fino alla quale i soggetti percettori possono avvalersi del regime forfetario.

 Sono infine aumentati i limiti di reddito e l’importo massimo delle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione, rispetto alle quali viene riconosciuta la tassazione agevolata al 5% (imposta sostitutiva dell’IRPEF sulle mance).

Viene ridotto dal 65% al 54% il limite all’uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE conseguente ai differimenti dei componenti negativi di reddito disposti dai commi precedenti, con riguardo alla determinazione del reddito imponibile del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Con riferimento all’imposta sui servizi digitali viene reintrodotto, rispetto al testo originario del disegno di legge di bilancio, il solo limite minimo di 750 milioni di euro per quanto concerne i ricavi totali di qualunque natura ovunque realizzati, quale presupposto per l’applicazione dell’imposta e viene introdotto, altresì, in luogo dell’attuale versamento dell’imposta in una unica soluzione, un acconto, da versare entro il 30 novembre dell’anno solare in cui sorge il presupposto d’imposta, pari al 30 per cento dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente.

Viene elevata al 33 per cento (anziché al 42 per cento, come era prevista nel disegno di legge di bilancio) l’aliquota della imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività, per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Viene, altresì, eliminata la soglia di esenzione di 2 mila euro attualmente vigente ai fini della loro tassazione e della deducibilità dell’eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze, con conseguente ampliamento della base imponibile.

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per le imprese

 

Si prevede la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.

Viene inoltre chiarito l’ambito applicativo del regime addizionale IRPEF del 10 per cento previsto per le forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option ai dirigenti del settore finanziario.

Si eleva dal 16% al 18% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.

Per quanto riguarda la fiscalità di vantaggio per le imprese viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti commerciali o non residenti i crediti d’imposta che destinino a riserva una quota minima dell’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 di una quota pari ad almeno il 30 per cento e che destinino una quota di tali utili accantonati di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro, a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi di cui al credito d’imposta Transizione 4.0 e di beni strumentali Transizione 5.0. Sono introdotte modifiche al regime dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, viene incrementato il limite di spesa per il credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

Viene altresì riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 prevedendo il versamento in due rate di un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Con riferimento all’IVA si prevede l’imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e si assoggetta all’aliquota del 5 per cento IVA i corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma. Si estende il meccanismo di reverse charge “interno” (o inversione contabile) di cui all’articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

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Con riferimento alle imposte ipotecarie si prevedono alcune modifiche riferiti ai territori cui si applica il sistema catastale tavolare (provincia di Bolzano).

In materia di accise si prevede a decorrere dall’anno 2025, l’applicazione a regime dell’aliquota di accisa ridotta pari al 50 per cento per i microbirrifici (fino a 10 mila ettolitri), e si prevede una riduzione di accisa anche per i birrifici con produzione tra 10 mila e 30 mila ettolitri e da 30 a 60 mila ettolitri.

Per quanto riguarda i giochi viene ridefinita l’aliquota dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nonché il regime fiscale dei compensi degli addetti alle corse ippiche.

Con riguardo alla fiscalità locale sono modificate la disciplina del presupposto del Canone unico patrimoniale di competenza comunale per le insegne pubblicitarie e si precisa cosa debba intendersi per maggior gettito accertato e riscosso con riguardo agli accertamenti IMU e TARI e cosa si intenda invece per adempimento spontaneo.

 



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