Come si calcola il periodo di sospensione e quali atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, o da altri Enti impositori e di Riscossione, sono validi se vengono notificati adesso.
Diversi lettori ci domandano quali sono gli effetti della proroga dei termini per Covid sulla decadenza e prescrizione di accertamenti fiscali, cartelle di pagamento e qualsiasi altra attività intrapresa dagli Enti impositori (Agenzia delle Entrate, Regioni, Comuni, ecc.) o dagli Agenti di Riscossione.
Proroga dei termini di accertamento
Il decreto “Cura Italia” [1] aveva stabilito una proroga di 85 giorni della decadenza dei termini ordinari di accertamento dei tributi (comprese le altre attività impositive, come la liquidazione dei tributi ed i controlli delle dichiarazioni) e delle relative notifiche degli atti emessi in caso di rilevate irregolarità.
Precisamente, la norma aveva sospeso i suddetti termini di accertamento (comprese anche le attività di controllo, liquidazione e riscossione) nel periodo intercorrente tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.
Tuttavia questi 85 giorni in più decorrevano dal 1° gennaio successivo alla data normale di scadenza del termine utile per effettuare tali accertamenti (che, lo ricordiamo, è normalmente di 5 anni, ed è esteso a 7 anni in caso di omessa presentazione della dichiarazione: per tutti i dettagli leggi “Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per fare accertamenti“).
Ciò significa che il consueto termine di decadenza del 31 dicembre dal potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate (e degli altri Enti impositori, come i Comuni per i tributi locali di propria competenza), per effetto della posticipazione di 85 giorni, slitta al 25 marzo dell’anno seguente (o al 26 marzo, se l’anno è bisestile).
Ad esempio, gli accertamenti riferiti all’annualità d’imposta 2019, anziché decadere il 31 dicembre 2024 (cioè dopo i normali 5 anni previsti), vengono prorogati al 26 marzo 2025: entro tale termine, pertanto, l’attività ispettiva e di notifica degli avvisi di accertamento può essere utilmente compiuta.
Sospensione dei termini di prescrizione
Il discorso non finisce qui, perché i termini di decadenza che abbiamo esaminato sono più brevi di quelli di prescrizione, che, per i tributi erariali (come l’IRPEF, l’IVA, le imposte di registro e di successione) sono di 10 anni (mentre i tributi locali si prescrivono in 5 anni e la tassa automobilistica, comunemente detta bollo auto, va in prescrizione dopo soli 3 anni: per maggiori informazioni leggi la nostra tabella di prescrizione dei debiti tributari).
Altre norme emergenziali varate durante l’epoca della pandemia Covid [2] hanno disposto diverse sospensioni dei termini di prescrizione. Ciò è stato determinato dal perdurante blocco degli invii di cartelle esattoriali, ingiunzioni di pagamento ed atti analoghi, che si era verificato nel lungo periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Per questo motivo è stato innanzitutto allungato, complessivamente, di 542 giorni il decorso dei termini ordinari di prescrizione, che fa slittare in avanti tutte le scadenze variabili.
Ad esempio, un atto relativo a tributi locali notificato il 31 dicembre 2018, e non seguito da ulteriori notifiche, sarebbe andato in prescrizione il 31 dicembre 2023, mentre per effetto del prolungamento dei termini la prescrizione maturerà soltanto il 25 giugno 2025: al computo generale bisogna, quindi, aggiungere un intero anno (che per il 2024 è stato di 366 giorni, in quanto bisestile) più 176 giorni ricadenti nel 2025, per portare il totale ai 542 giorni in più.
Oltre alla suddetta proroga giornaliera, però, è intervenuta anche una sospensione biennale di due anni tondi, calcolata a partire dall’anno in cui è terminata l’emergenza pandemica (31 dicembre 2021), che ha portato i termini di prescrizione ricadenti in tale periodo – ossia, per le intere annualità 2020 e 2021 – a slittare al 31 dicembre 2023.
Questa proroga attualmente ha già esaurito i suoi effetti (salvi, ovviamente, i contenziosi in corso in cui è stata fatta eccepita e fatta valere), ma ha comunque prorogato di due anni le scadenze che altrimenti sarebbero maturate inevitabilmente tra il 2020 ed il 2021.
Proroga e sospensione Covid: vale anche per le annualità successive?
A tutt’oggi (dicembre 2024, momento in cui stiamo scrivendo questo articolo) permane il dubbio se la proroga emergenziale dei termini di accertamento si applichi esclusivamente alle annualità in scadenza nel 2020 oppure se, per riporto, rifletta la sua efficacia a cascata anche sulle annualità successive, sino a quelle attuali.
La questione è di importanza fondamentale dal punto di vista pratico: si pensi, ad esempio, ad un accertamento per omesso versamento IMU o TARI dell’anno 2018, notificato al contribuente nel 2024 (anziché entro il 31 dicembre 2023, come sarebbe dovuto accadere senza le suddette sospensioni e proroghe dei termini). Aderendo alla seconda soluzione, l’atto sarebbe ancora valido, quindi non decaduto né prescritto, mentre nella prima ipotesi la notifica tardiva ne comporterebbe la nullità e l’inefficacia per intervenuta decadenza dal potere di accertamento del tributo da parte del Comune (oltre che del decorso dei termini massimi di prescrizione, se nel frattempo non erano stati compiuti atti interruttivi).
Si attendono sul punto le decisioni della Corte di Cassazione, che è stata recentemente investita del quesito dai giudici tributari di merito [3]. L’oggetto specifico del quesito posto alla Suprema Corte (in forma di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 363-bis del Codice di procedura civile) consiste nel chiarire «se la proroga di prevista dall’articolo 67, 1° e 4° comma, del D. L. n. 18/2020 si applichi, sia in riferimento alle entrate tributarie dello Stato che di quelle degli enti locali, a tutte le annualità i cui termini di accertamento erano ancora aperti nel 2020 ovvero solo a quelle il cui termine spirava il 31 dicembre 2020».
Approfondimenti
Per ulteriori informazioni leggi anche il dossier: “Proroga Covid dei termini di accertamento e prescrizione cartelle” e gli articoli ivi linkati.
note
[1] Articoli 67 e 68 del D.L. n. 18/2020.
[2] Che hanno applicato, mediante la tecnica del rinvio recettizio, il meccanismo dilatorio del decorso dei termini previsto per gli eventi eccezionali (non solo pandemici) dall’articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015, rispettivamente ai commi 1 e 2.
[3] CGT 1° grado Lecce, ord. RG n. 1620/2024 del 19.11.2024.
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