Quali sono, da quando decorrono e come si calcolano i termini di prescrizione del ticket sulle prestazioni mediche, sanitarie ed ospedaliere: cosa fare se arriva una richiesta di pagamento dall’ASL o una cartella esattoriale.
Alcuni lettori ci chiedono quando va in prescrizione il mancato pagamento del ticket sanitario. L’ultimo quesito pervenuto in redazione ci rappresenta una richiesta ricevuta nel 2024 dall’Agenzia Entrate di Riscossione che ha emanato la cartella esattoriale, per alcune prestazioni sanitarie riferite al 2017. Molti altri, invece, stanno ricevendo le richieste di pagamento dalla Asl, l’azienda sanitaria locale – che come tutti sanno si occupa della fase amministrativa di gestione di questo contributo, o tributo – per prestazioni mediche, sanitarie ed ospedaliere ricevute diversi anni fa.
Ticket sanitario: è un tributo o un contributo?
In effetti per rispondere alla nostra domanda tutto dipende dalla corretta qualificazione del ticket sanitario.
Secondo l’opinione prevalente e consolidata, il ticket sulle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) è un vero e proprio tributo, in quanto:
- la legge istitutiva sulla compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria del 1989 (modificata nel 1993 con la previsione delle esenzioni dal pagamento del ticket) lo qualifica come tale, trattandolo alla stregua di una tassa, cioè di un corrispettivo dovuto a fronte di determinate prestazioni pubbliche ricevute;
- il codice del processo tributario (Decreto Legislativo n. 546 del 1992) attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale», così assimilandolo, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, ad un tributo;
- la Corte Costituzionale (sent. n. 238/2009) qualifica come tributi i prelievi caratterizzati dalla «doverosità della prestazione, mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante» (che nel nostro caso è il reddito, in base al quale l’importo del ticket varia);
- anche la recente normativa sulle autonomie locali e sul federalismo fiscale annovera i ticket sanitari tra i tributi.
Quando si prescrive il ticket sanitario?
Considerata la natura di tributo del ticket sanitario, il suo termine di prescrizione è quello ordinario decennale, stabilito dall’articolo 2934 del Codice civile. Inoltre l’articolo 2935 dispone che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Questo significa che l’ASL o l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno 10 anni di tempo, a partire dalla data in cui il pagamento era dovuto, per richiedere ai cittadini il pagamento del ticket non corrisposto al momento di effettuazione di prestazioni poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Attenzione: la prescrizione può essere interrotta da alcuni eventi, tra i quali nel nostro caso del ticket sanitario rilevano soprattutto gli invii di solleciti e diffide o la notifica della cartella di pagamento da parte di Agenzia Entrate Riscossione, incaricata dall’Asl del recupero del tributo.
In tali casi se il termine decennale di prescrizione non si è ancora compiuto, la ricezione di uno di tali atti ha l’effetto di far ripartire il computo dall’inizio: in sostanza, dovranno essere calcolati 10 anni a partire da tale evento interruttivo, o per meglio dire dall’ultimo di essi, perché possono essere ripetuti. In tutti questi casi, quindi, il termine di 10 anni ricomincia a decorrere da capo.
Cosa succede se non pago il ticket?
In caso di mancato pagamento del ticket al momento in cui è stata effettuata una prestazione sanitaria con obbligo di compartecipazione del cittadino alla spesa, e fuori dai casi di esenzione, l’ASL territorialmente competente avvia un iter di recupero, che, in base alle normative locali, solitamente prevede dapprima l’invio di uno o due solleciti bonari, ai quali segue una lettera raccomandata di diffida e messa in mora (e da quel momento decorrono anche gli interessi).
Per chi non paga neanche dopo aver ricevuto la diffida, l’importo del ticket – più sanzioni ed interessi – viene iscritto a ruolo, e il carico debitorio viene affidato all’Agenzia Entrate Riscossione, che emette una cartella esattoriale concedendo 60 giorni di tempo per pagare (anche rateizzando il debito), oppure per impugnare l’atto davanti al giudice tributario.
Se non si paga, non si rateizza e non si impugna, seguiranno le azioni di recupero coattivo del credito, ossia i pignoramenti dei beni del debitore (conti correnti, stipendi, pensioni, immobili).
Quando la prescrizione è abbreviata
Il termine decennale di prescrizione del ticket sanitario non opera sempre: le Regioni hanno facoltà di abbreviarlo (ma non di allungarlo: lo impedisce l’articolo 8 dello Statuto del contribuente, secondo il quale: «Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal Codice civile»).
Così alcune Regioni italiane stabiliscono un termine di prescrizione del ticket sanitario in soli 5 anni (sempre decorrenti dal momento di effettuazione della prestazione sanitaria), ossia in un periodo molto più breve di quello ordinario.
Pertanto, per capire se il procedimento di recupero del ticket non pagato è prescritto o ancora no, è consigliabile consultare il sito web della propria Regione e dell’Azienda Sanitaria di appartenenza, in modo da trovare la normativa specifica che potrebbe aver previsto una prescrizione più breve di quella ordinaria decennale.
Quando si prescrivono le sanzioni relative al ticket
Infine, tieni presente che quanto abbiamo detto circa la prescrizione del ticket sanitario si riferisce all’importo base, mentre le eventuali sanzioni applicate hanno per legge un termine di prescrizione più breve, che è di 5 anni.
Potrebbe accadere, pertanto, che una richiesta di pagamento del ticket possa essere prescritta soltanto per la parte relativa alle sanzioni (ma non invece per quella riferita al contributo a carico del cittadino per la prestazione sanitaria ricevuta): in tal caso è possibile chiedere all’ASL o all’Agenzia Entrate Riscossione lo sgravio degli importi già caduti in prescrizione.
Approfondimenti
Per altre informazioni leggi la rassegna “Ticket sanitario: ultime sentenze“.
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