Dirigenti: contributi di previdenza integrativa entro il 10 gennaio 2025

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Microcredito

per le aziende

 


Le aziende del commercio, trasporto e spedizione entro il 10 gennaio 2025 dovranno adempiere all’obbligo di versamento dei contributi per finanziare i fondi di previdenza integrativa dei dirigenti in relazione al trimestre precedente. Si tratta in particolare dei fondi FPDAC (Fondo M. Negri) FASDAC (Fondo M. Besusso) e Associazione Pastore. Si analizzano:

  • le caratteristiche dei singoli fondi;
  • a quanto ammontano i contributi per il 2025;
  • per quali periodi è dovuta la contribuzione;
  •  le relative modalità di versamento.

Assistenza Sanitaria

Il FASDAC “Mario Besusso” è il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti del settore terziario, con cui viene garantita la copertura di un’ampia categoria di prestazioni sanitarie, sia in forma indiretta che tramite strutture sanitarie convenzionate: assistenza ospedaliera, assistenza extraospedaliera, prestazioni odontoiatriche ed altre prestazioni.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Tale Fondo è finanziato mediante un contributo che, a decorrere dall’1.10.2021, è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

a) 5,29% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia LongTerm Care pari a 206,60 euro annui;

b) 2,78% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;

c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.

Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

Fondo Pensione

Il FPDAC (Fondo M. Negri) ha lo scopo di provvedere a prestazioni di natura previdenziale, in aggiunta ai trattamenti pensionistici di legge, nell’interesse dei dirigenti iscritti, senza alcun fine di lucro; quindi, fa parte del cosiddetto “secondo pilastro” del nostro sistema previdenziale. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.

Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro, pari al 12,86% a decorrere dall’1° ottobre 2021, e del contributo a carico del dirigente, pari all’1%, calcolati sulla retribuzione convenzionale annua.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dall’1.1.2023, al 2,39% della retribuzione convenzionale annua. Tale contributo è elevato al 2,47% dall’1° gennaio 2025.

I contributi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54.

Previdenza integrativa Pastore

Infine, l’Associazione Antonio Pastore ha l’obiettivo di organizzare forme di previdenza integrativa individuale e di garanzie di rischio a favore degli affiliati.

A decorrere dall’1.10.2021 il contributo per l’Associazione a carico del datore di lavoro è fissato in euro 4.296,45 in ragione d’anno. Il contributo da parte del dirigente è pari a euro 464,81, sempre in ragione d’anno.

Modalità di versamento

I contributi di questi fondi devono essere versati trimestralmente entro il decimo giorno successivo al trimestre di competenza:

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

  • entro il 10 gennaio per il trimestre ottobre-dicembre
  • entro il 10 aprile per il trimestre gennaio-marzo
  • entro il 10 luglio per il trimestre aprile-giugno
  • entro il 10 ottobre per il trimestre luglio-settembre

Quando è dovuta la contribuzione

La contribuzione è dovuta dalla data della nomina o dell’assunzione del dirigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, comprendendo l’eventuale periodo coperto dall’Indennità sostitutiva del preavviso. 

La contribuzione è altresì dovuta per i periodi di aspettativa non retribuita inferiore a 30 giorni di calendario continuativi.

Per i versamenti effettuati oltre i termini stabiliti, l’azienda dovrà corrispondere gli interessi di mora determinati anno per anno dal Consiglio di Gestione.



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