La figura del formatore sicurezza sul lavoro: analisi e approfondimento

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Il formatore sicurezza sul lavoro in molti casi viene indicato come docente. I requisiti che caratterizzano la sua figura sono definiti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo del 2013. Sono sei i criteri che permettono di qualificare tale soggetto, la cui formazione è garantita tramite corsi appositi come quello che si può scoprire cliccando sul seguente link: https://www.progetto81.it/corso-online/103/formazione-formatori-sicurezza-24-ore.

Il primo criterio che qualifica il formatore sicurezza sul lavoro

Il primo criterio che qualifica il formatore sicurezza sul lavoro è rappresentato dall’aver maturato nel corso degli ultimi 3 anni un’esperienza come docente della durata non inferiore a 60 ore per l’area tematica che è oggetto dell’insegnamento; il prerequisito per questo e i criteri successivi è il possesso del diploma superiore.

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Il secondo criterio che qualifica il formatore sicurezza sul lavoro

Il secondo criterio che qualifica il formatore sicurezza sul lavoro consiste nel possesso di una laurea che sia coerente con l’area tematica che è oggetto di docenza, o aver frequentato dei corsi post laurea nel campo della sicurezza sul lavoro, avendo anche avuto in precedenza un’esperienza come docente, pari a non meno di 24 ore nel corso dei 3 anni precedenti, oppure avendo sostenuto un percorso formativo in didattica che abbia avuto una durata non inferiore a 24 ore.

Il terzo criterio che qualifica il formatore sicurezza sul lavoro

Il terzo criterio che qualifica il formatore sicurezza sul lavoro è costituito dal possesso di un attestato di frequenza a uno o più corsi di formazione, con durata non inferiore a 64 ore, riguardanti il tema della sicurezza sul lavoro, avendo avuto in passato un’esperienza di lavoro non inferiore a 12 mesi coerente con l’area tematica che è oggetto di docenza. Il terzo criterio prevede, inoltre, una precedente esperienza come insegnante dedicata alla sicurezza sul lavoro (non meno di 24 ore nei 3 anni precedenti) o l’abilitazione all’insegnamento (in alternativa, un diploma di laurea in scienze della comunicazione).

Il quarto criterio che qualifica il formatore sicurezza sul lavoro

Il quarto criterio che qualifica il formatore sicurezza sul lavoro consiste nel possesso di un attestato di frequenza a uno o più corsi di formazione, con durata non inferiore a 40 ore, riguardanti il tema della sicurezza sul lavoro, avendo avuto in passato un’esperienza di lavoro non inferiore a 18 mesi coerente con l’area tematica che è oggetto di docenza. Il quarto criterio prevede, inoltre, una precedente esperienza come insegnante dedicata alla sicurezza sul lavoro (non meno di 24 ore nei 3 anni precedenti) o l’abilitazione all’insegnamento (in alternativa, un diploma di laurea in scienze della comunicazione).

Il quinto criterio che qualifica il formatore sicurezza sul lavoro

Il quinto criterio che qualifica il formatore sicurezza sul lavoro prevede l’aver avuto un’esperienza di lavoro non inferiore a 3 anni nel settore della sicurezza sul lavoro e, al contempo, aver seguito un percorso di formazione con durata non inferiore a 24 ore (in alternativa, essere in possesso di un diploma di laurea in scienze della comunicazione o disporre dell’abilitazione all’insegnamento).

Il sesto criterio che qualifica il formatore sicurezza sul lavoro

Il sesto criterio che qualifica il formatore sicurezza sul lavoro presuppone l’aver maturato almeno 6 mesi di esperienza ricoprendo il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione o almeno 12 mesi ricoprendo il ruolo di addetto del servizio di prevenzione e protezione o, ancora, almeno 12 mesi ricoprendo il ruolo di preposto, avendo al contempo maturato una precedente esperienza in qualità di docente nei 3 anni precedenti per non meno di 36 ore.

Il mantenimento della qualificazione

I formatori docenti, per poter conservare la propria qualificazione, hanno l’obbligo di effettuare attività di docenza per non meno di 24 ore con cadenza triennale, o in alternativa prendere parte a convegni specialistici, seminari o corsi di aggiornamento per una durata complessiva non inferiore alle 24 ore, come previsto dal decreto interministeriale che abbiamo menzionato all’inizio di questo articolo.





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