Cosa prevede la nuova legge sul turismo al via in Toscana ma pronta ad estendersi su tutto il territorio nazionale? Eā stato approvato il nuovo Testo Unico sul Turismo per una nuova regolamentazione del settore nella regione Toscana e prevede principalmente novitĆ per le strutture ricettive e la gestione dellāovertourism, ponendoĀ particolare attenzione agli affitti brevi.Ā
Per molti si tratta di una legge che potrebbe aprire a simili provvedimenti a livello nazionale. Vediamo cosa prevede nel dettaglio.
- Come cambia il ruolo dei Comuni nella gestione del turismo locale
- Le modifiche previste per le strutture alberghiere e gli hotel
- Il ruolo della Regione e il nuovo Sistema informativo regionale e di banche dati
- Gli stabilimenti balneari e le locazioni turistiche
Come cambia il ruolo dei Comuni nella gestione del turismo locale
Cambia e viene rafforzato il ruolo dei Comuni nella gestione del turismo a livello locale, sia per lāesercizio delle funzioni amministrative e sia per la promozione da realizzare con lāagenzia regionale, portando a compimento la valorizzazione del ruolo degli Ambiti (istituiti con la legge del 2016), che diventano ComunitĆ di ambito turistico.
Dāora in poi spetterĆ a loro esercitare le funzioni di informazioni, di accoglienza turistica e relative al sistema informativo regionale, mentre tutte le altre funzioni amministrative di livello locale in materia restano in capo ai singoli comuni.
Cambiano poi le competenze dei Comuni capoluogo, delle CittĆ Metropolitana e dei Comuni piĆ¹ piccoli.Ā
Le modifiche previste per le strutture alberghiere, gli hotel e i b&b
Con il nuovo Testo Unico sul turismo si ampliaĀ la gamma dei servizi offerti dalle strutture alberghiere, con la possibilitĆ di mettere a disposizione degli ospiti attrezzature per attivitĆ ludico-motorie e fitness, predisponendo locali per attivitĆ temporanee di smart working.Ā
Ogni Comune avrĆ poi la possibilitĆ di aumentare, entro limiti definiti, la propria capacitĆ ricettiva, con la facoltĆ di sfruttare abitazioni civili disponibili e nelle vicinanze della struttura alberghiera, a patto che si proceda al mutamento della destinazione dāuso e che sia garantito sia lāutilizzo dei servizi della struttura alberghiera e sia lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dellāalbergo.
Eā stato, inoltre, deciso che gli alberghi con 4 o 5 stelle potranno organizzare attivitĆ didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalitĆ , rispettando le disposizioni e i requisiti di legge in materia di istruzione, formazione e lavoro e a condizione di svolgerle nelle aree comuni della struttura.
Sono escluse dal nuovo Testo Unico le attivitĆ di affittacamere e b&b non imprenditoriali, mentre quelle imprenditoriali dovranno essere esercitate in unitĆ immobiliari, immobili e unitĆ immobiliari con destinazione dāuso turistico-ricettiva.Ā
Per gli esercizi esistenti, il cambio di destinazione dāuso deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. Le strutture non professionali esistenti potranno continuare ad esercitare, anche se non si convertiranno alla forma imprenditoriale.
Il ruolo della Regione e il nuovo Sistema informativo regionale e di banche dati
La promozione turistica spetterĆ alla Regione, che vi lavorerĆ tramite le agenzie regionali Toscana Promozione Turistica (TPT) e la Fondazione Sistema Toscana (FST). SarĆ poi rafforzato il coinvolgimento degli operatori.
Gli stabilimenti balneari e le locazioni turistiche
Eā stato previsto di attribuire natura di attivitĆ principale, come per la balneazione, al trattamento elioterapico e alla talassoterapia, per permettere di prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti.
Per le locazioni turistiche, i Comuni a piĆ¹ alta densitĆ turistica potranno adottare un regolamento in cui individuare criteri e limiti allo svolgimento dellāattivitĆ di locazione breve per finalitĆ turistiche, per perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale e la preservazione del tessuto sociale.Ā
Inoltre, i Comuni a piĆ¹ alta densitĆ turistica avranno la possibilitĆ di definire zone o aree in cui stabilire criteri e limiti specifici per le attivitĆ di trasporto turistico.
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