Come è consuetudine biennale, a gennaio 2025 entrerà in vigore l’aggiornamento del regolamento Adr per il trasporto su strada delle merci pericolose e anche questa edizione introdurrà alcune novità, che tengono conto delle innovazioni tecniche del trasporto e di nuovi prodotti introdotti nel mercato nei due anni precedenti. Come in precedenza, è previsto un periodo di applicazione transitorio di sei mesi, fino al primo luglio 2025. Ecco un elenco delle principali novità.
Documento di trasporto
Sono state apportate modifiche alla dicitura corretta del documento di trasporto Adr. Queste modifiche puntano a una maggiore chiarezza e precisione nella compilazione del documento di trasporto, riducendo il rischio di errori e garantendo la corretta identificazione delle merci pericolose trasportate. I documenti devono essere custoditi nella cabina del camion e devono riportare la targa del veicolo che sta trasportando la merce. Per i rifiuti ospedalieri o medicali (UN 3291) è consentito riportare nel documento la stima delle quantità, mentre per il trasporto di rifiuti in imballaggi interni diversi nello stesso imballaggio esterno, va inserita la dicitura “Trasporto secondo il 4.1.1.5.3” e non è necessario aggiungere il nome tecnico come previsto dalla disposizione speciale 2748.
Disposizioni tecniche
L’Adr 2025 introduce diverse novità significative nelle disposizioni tecniche. Per le cisterne e i contenitori s’introducono disposizioni specifiche sul grado di riempimento per cisterne che trasportano liquidi a temperature superiori ai 50°C e sono aggiornate le le norme tecniche EN e Iso di riferimento per la costruzione e il controllo delle cisterne. I cassoni scarrabili vengono equiparati ai container ai fini della placcatura e hanno l’obbligo di etichettatura su tutti e quattro i lati. Per i rifiuti in imballaggi misti il paragrafo 4.1.1.5.3 definisce le modalità di imballaggio consentite per i rifiuti costituiti da contenitori interni di diverse misure e materiali e ci sono nuove disposizioni per l’identificazione sul documento di trasporto secondo il paragrafo 5.4.1.1.3.3.
Ci sono novità anche per i veicoli elettrici, a batterie e alimentati con idrogeno. I primi possono essere approvati per il trasporto di sostanze infiammabili (veicoli FL) e tale autorizzazione è estesa anche ai veicoli a celle a combustibile a idrogeno e con motore a combustione interna a idrogeno. Però ci sono nuove misure di sicurezza, soprattutto per la prevenzione degli incendi.
Batterie agli ioni di sodio
Un’importante novità riguarda l’introduzione delle batterie agli ioni di sodio, dei dispositivi e dei veicoli alimentati da esse. Le batterie agli ioni di sodio rappresentano un’alternativa promettente a quelle agli ioni di litio, offrendo vantaggi in termini di sostenibilità ambientale, costi e sicurezza. L’Adr 2025 introduce specifiche disposizioni per il trasporto di queste batterie. Nell’aggiornamento, queste batterie sono classificate in diverse categorie: UN 3551: pile e batterie agli ioni di sodio con elettrolita organico, dove nessuno dei due elettrodi contiene sodio metallico; UN 3552: pile e batterie agli ioni di sodio installate in o imballate con apparecchiature; UN2795: batterie agli ioni di sodio con elettrolita alcalino acquoso; UN 3292: batterie contenenti sodio metallico o leghe di sodio.
La disposizione speciale 400 stabilisce che le batterie agli ioni di sodio non sono soggette ad altre disposizioni Adr se: sono cortocircuitate in modo da non contenere energia elettrica; il cortocircuito è facilmente verificabile (es. barra conduttrice tra i terminali). Per le pile agli ioni di sodio singole l’energia nominale non deve superare i 20 Wh per essere esenti da alcune prescrizioni Adr. Per il resto, le batterie agli ioni di sodio sono soggette a disposizioni simili a quelle delle batterie al litio, inclusi l’utilizzo dell’etichetta di pericolo 9A, i marchi specifici per batterie prescritti al 5.2.1.9 e le disposizioni speciali del capitolo 3.31.
Quantità massime ammesse
Secondo la stessa logica delle precedenti edizioni dell’Adr, rimangono invariate le quantità della classe 1 (materie e oggetti esplosivi) . Per questioni legate al sistema, le materie della classe 5.1 del gruppo d’imballaggio III assegnate alla categoria di trasporto 3, con quantità massima ammessa 100, sono spostate nell’ultimo gruppo avente quantità massima ammessa 300. Questa modifica mira a semplificare la classificazione e il trasporto di tali materie, riducendo la complessità delle tabelle e garantendo la coerenza con le altre disposizioni dell’Adr.
Nuovi numeri Onu
Sono stati introdotti undici nuovi numeri Onu nella tabella A. Questi nuovi numeri Onu identificano nuove sostanze e materiali pericolosi che sono stati recentemente classificati e regolamentati. L’introduzione di questi numeri Onu garantisce che il trasporto di queste nuove sostanze sia effettuato in modo sicuro e conforme alle normative internazionali. Sei nuovi numeri riguardano le batterie agli ioni di sodio (nella Classe 9), gli altri sono: UN 0514 per dispositivi a dispersione per estinzione incendi (Classe 1); UN 3553 per disilano (Classe 2); UN 3555 per sale sodico di trifluorometiltetrazolo in acetone (Classe 3); UN 3560 per soluzioni di idrossido di tetrametilammonio (Classe 6.1); UN 3554 per gallio in manufatti (Classe 8).
Fino al 31 dicembre 2026 le materie assegnate al numero Onu 3560 possono essere trasportate alle condizioni del numero Onu 1835 (1.6.1.55). Questa misura transitoria consente agli operatori del settore di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni per il trasporto di queste materie, garantendo la continuità delle operazioni e la sicurezza dei trasporti.
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