Michele Laforgia, mozione per l’istituzione del “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale” – Comune di Bari | Ilikepuglia.it

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In calce la Mozione per l’istituzione del “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale – Comune di Bari” che ha come primo firmatario Michele Laforgia e i consiglieri comunali Francesca Bottalico, Victor Laforgia e Pasquale Lavopa.

Mozione per l’istituzione del “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale – Comune di Bari”

Premesso che:

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– l’art. 27 della Costituzione Italiana dispone che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;

– l’art. 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario sull’esecuzione delle misure privative della libertà, stabilisce che “il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”;

– nei confronti dei condannati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i rapporti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale che tenga conto delle specifiche condizioni delle persone detenute;

– il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), all’art 1, comma 2, dispone che “il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale”;

– la legge n.14 del 27 febbraio 2009 che modifica la legge 354 del 1975, dispone che “i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici”;

– l’elevata presenza, negli istituti di pena che insistono nel territorio comunale, di detenuti in custodia cautelare, in condizioni non dissimili, se non addirittura peggiorative, dei detenuti in espiazione di pena, ancorchè si tratti di persone non condannate in via definitiva e, pertanto, presunte innocenti secondo la Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Visto:
– il Decreto del 5 dicembre 2012, istitutivo della “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti” volto a “consentire il migliore esercizio dei diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario”.

Rilevata:

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

– la necessità di istituire una figura di garanzia che si attivi nelle situazioni che possono comportare, nell’ambito degli istituti di pena compresi nel territorio comunale, la compressione o il mancato esercizio di un diritto per le persone private della libertà personale (con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, al reinserimento sociale), intervenendo presso tutte le istituzioni competenti al fine di sollecitare i necessari interventi.

Sentita:

– l’esigenza che la medesima figura di garanzia svolga attività di sensibilizzazione sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena, avvicinando la comunità locale al carcere e il carcere alla comunità locale, in collaborazione e a sostegno della rete del volontariato e della cittadinanza attiva;

Considerata:

– la necessità di istituire un organo esterno e indipendente dall’apparato carcerario e dal sistema giudiziario, incaricato di vigilare affinché l’esecuzione della pena detentiva sia effettivamente conforme al dettato costituzionale e risulti quindi depurata di ogni afflittività lesiva della dignità delle persone private della libertà e contraria alla finalità rieducativa imposta dalla Carta Costituzionale;

– l’elevato disagio che caratterizza la popolazione carceraria nel territorio comunale per effetto del sovraffollamento, della carenza delle strutture e della insufficienza dei servizi che afferiscono agli istituti di pena barese;

– la stretta correlazione che sussiste tra condizioni di detenzione e tassi di recidiva, sì che l’intervento previsto risulta finalizzato anche a tutelare la sicurezza urbana e il contrasto ai fenomeni di criminalità comune e organizzata che affliggono il territorio cittadino.

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Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio comunale di Bari
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a procedere con l’istituzione del Garante dei Diritti dei Detenuti – Comune di Bari, entro 180 giorni dall’approvazione della seguente mozione, e a condividere con il Consiglio comunale gli adempimenti necessari, quali l’approvazione del regolamento e i relativi criteri di selezione delle candidature.

 

 

MICHELE LAFORGIA

Michele Laforgia, Mozione per l’istituzione del “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale – Comune di Bari

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Michele Laforgia, Mozione per l’istituzione del “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale – Comune di Bari

In calce la Mozione per l’istituzione del “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale – Comune di Bari” che ha come primo firmatario Michele Laforgia e i consiglieri comunali Francesca Bottalico, Victor Laforgia e Pasquale Lavopa.

Mozione per l’istituzione del “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale – Comune di Bari”

Premesso che:

– l’art. 27 della Costituzione Italiana dispone che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;

– l’art. 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario sull’esecuzione delle misure privative della libertà, stabilisce che “il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”;

– nei confronti dei condannati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i rapporti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale che tenga conto delle specifiche condizioni delle persone detenute;

– il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), all’art 1, comma 2, dispone che “il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale”;

– la legge n.14 del 27 febbraio 2009 che modifica la legge 354 del 1975, dispone che “i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici”;

– l’elevata presenza, negli istituti di pena che insistono nel territorio comunale, di detenuti in custodia cautelare, in condizioni non dissimili, se non addirittura peggiorative, dei detenuti in espiazione di pena, ancorchè si tratti di persone non condannate in via definitiva e, pertanto, presunte innocenti secondo la Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Visto:
– il Decreto del 5 dicembre 2012, istitutivo della “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti” volto a “consentire il migliore esercizio dei diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario”.

Rilevata:

– la necessità di istituire una figura di garanzia che si attivi nelle situazioni che possono comportare, nell’ambito degli istituti di pena compresi nel territorio comunale, la compressione o il mancato esercizio di un diritto per le persone private della libertà personale (con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, al reinserimento sociale), intervenendo presso tutte le istituzioni competenti al fine di sollecitare i necessari interventi.

Sentita:

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– l’esigenza che la medesima figura di garanzia svolga attività di sensibilizzazione sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena, avvicinando la comunità locale al carcere e il carcere alla comunità locale, in collaborazione e a sostegno della rete del volontariato e della cittadinanza attiva;

Considerata:

– la necessità di istituire un organo esterno e indipendente dall’apparato carcerario e dal sistema giudiziario, incaricato di vigilare affinché l’esecuzione della pena detentiva sia effettivamente conforme al dettato costituzionale e risulti quindi depurata di ogni afflittività lesiva della dignità delle persone private della libertà e contraria alla finalità rieducativa imposta dalla Carta Costituzionale;

– l’elevato disagio che caratterizza la popolazione carceraria nel territorio comunale per effetto del sovraffollamento, della carenza delle strutture e della insufficienza dei servizi che afferiscono agli istituti di pena barese;

– la stretta correlazione che sussiste tra condizioni di detenzione e tassi di recidiva, sì che l’intervento previsto risulta finalizzato anche a tutelare la sicurezza urbana e il contrasto ai fenomeni di criminalità comune e organizzata che affliggono il territorio cittadino.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio comunale di Bari
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a procedere con l’istituzione del Garante dei Diritti dei Detenuti – Comune di Bari, entro 180 giorni dall’approvazione della seguente mozione, e a condividere con il Consiglio comunale gli adempimenti necessari, quali l’approvazione del regolamento e i relativi criteri di selezione delle candidature.



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