Pagamenti INPS: il calendario di gennaio 2025

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Pensioni

Con l’inizio del nuovo anno le pensioni saranno accreditate il giorno successivo al primo giorno bancabile del mese, ossia il 3 gennaio con il consueto mandato di pagamento unico che comprende tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali del titolare.

Più in dettaglio, il pagamento tramite accredito presso banche e altri istituti di credito, avverrà con valuta 3 gennaio ma il ritiro presso gli uffici di Poste Italiane avverrà in giornate diverse, seguendo un calendario che distingue le giornate attraverso l’iniziale del cognome del pensionato. La turnazione alfabetica sarà la seguente:

Microcredito

per le aziende

 

  • dalla A alla B: venerdì 3 gennaio 2025;
  • dalla C alla D: sabato 4 gennaio 2025 (solo la mattina);
  • dalla E alla K: martedì 7 gennaio 2025;
  • dalla L alla O: mercoledì 8 gennaio 2025;
  • dalla P alla R: giovedì 9 gennaio 2025;
  • dalla S alla Z: venerdì 10 gennaio 2025

Si invitano i pensionati a prestare attenzione agli orari e al calendario di ogni singolo ufficio postale, ovvero a consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 0645263322. Come di consueto, per evitare code o assembramenti, è preferibile recarsi presso gli uffici nella tarda mattinata, nelle ore di apertura pomeridiana, o nei giorni successivi ai primi.

Il pagamento in contanti è consentito per gli importi di ammontare complessivo fino a 1.000 euro netti; se la rata di pensione spettante superasse tale limite, l’interessato è tenuto a comunicare all’INPS il rapporto finanziario sul quale ottenere il pagamento, attraverso i servizi online sul portale dell’Istituto, utilizzando il servizio “Cambiare le coordinate di accredito della pensione”.

Per coloro che hanno più di 75 anni, in virtù di una convenzione tra l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane, è possibile delegare al ritiro della pensione in contanti i Carabinieri, per poi riceverla presso il proprio domicilio.

Ogni pensionato può consultare il proprio cedolino di pensione attraverso i servizi online sul sito www.inps.it che consentono la verifica dell’importo erogato ogni mese e di conoscere le ragioni delle eventuali variazioni sopravvenute. L’Istituto ha precisato che eventuali conguagli a credito o a debito relativi alle operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2025 saranno oggetto di una circolare di prossima pubblicazione.

Dal 1° gennaio 2025 gli assegni pensionistici subiranno una rivalutazione provvisoria pari allo 0,80% (DM Economia e Finanze del 15 novembre pubblicato il 22 novembre 2024) salvo successivo conguaglio al 1° gennaio 2026. Tale rivalutazione è dovuta al meccanismo che adegua l’importo della pensione all’andamento dell’inflazione, ovvero al costo della vita. Per il 2024 l’indice di adeguamento era fissato al 5,4% senza necessità di ulteriori conguagli rispetto al 2023 per la coincidenza tra indice previsionale e indice definitivo. Il sistema di rivalutazione non viene però applicato uniformemente, ma varia in ragione delle diverse fasce in cui ricade l’assegno pensionistico (le pensioni più basse subiscono l’adeguamento integrale all’inflazione, mentre quelle di importo maggiore sono rivalutate solo parzialmente). Dal 2025 l’incremento avverrà con regole diverse da quelle utilizzate nel 2024, in quanto si torna al meccanismo per scaglioni (art. 1, comma 478 della legge n. 160/2019) in luogo di quello per fasce (art. 69 della legge n. 388/2000) applicato fino al 2024. In pratica, la rivalutazione si applica nella misura del:

  • 100% per le fasce di importo fino a quattro volte il trattamento minimo (2.394,44 euro);
  • 90% per le fasce di importo tra quattro e cinque volte il trattamento minimo (tra 2.394,45 e 2.933,06 euro);
  • 75% per le fasce di importo oltre cinque volte il trattamento minimo.

Il trattamento minimo di riferimento ammonta a 598,61 euro.

Tra le novità, la Legge di Bilancio 2025 dispone l’innalzamento delle pensioni attraverso una rivalutazione aggiuntiva e straordinaria del trattamento minimo di cui all’art. 1, c. 310, legge 197/2022, nella misura del 2,2% per il 2025, portando l’assegno a 616,67 euro e dell’1,3% per il 2026. La legge di Bilancio, inoltre, per l’anno 2025, prevede l’aumento di 8 euro al mese per tredici mensilità a favore dei soggetti pensionati al minimo (assegno sociale) che abbiano compiuto 70 anni di età. Si tratta dei pensionati non vedenti e i soggetti invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti di età superiore ai 18 anni, che rientrano nelle soglie di reddito per beneficiare delle maggiorazioni sociali. Per loro, il limite di reddito massimo per ricevere l’incremento sarà aumentato di 104 euro annui nel 2025.

Per quanto riguarda le trattenute fiscali ricordiamo che oltre l’IRPEF, calcolata in base alle aliquote in vigore, i pensionati subiranno anche le trattenute delle addizionali IRPEF regionali e comunali relative all’anno 2024 (recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono). Infine, alcuni pensionati potrebbero subire una trattenuta sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2024 a titolo di conguaglio IRPEF 2024. Per i soli pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e con un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

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Assegno Unico e Universale per figli a carico (AUU)

Il pagamento dell’Assegno Unico e Universale avviene sempre mensilmente ed i soggetti che già percepiscono la misura non dovranno trasmettere nuovamente la domanda perché quest’ultima sarà rinnovata automaticamente. Entro il 28 febbraio 2025 sarà necessario, invece, aggiornare l’ISEE su cui si basa l’importo corrisposto; in caso di mancato aggiornamento dell’ISEE entro tale scadenza, a partire da marzo 2025 la famiglia continuerà a ricevere l’assegno ma con l’importo minimo. Per il ricalcolo dell’Assegno e per percepire gli arretrati da marzo a giugno, il percettore potrà aggiornare l’ISEE entro il 30 giugno 2025; per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è calcolato sulla base dell’ISEE al momento della domanda. Si ricorda che l’importo dell’Assegno Unico varia a seconda dei seguenti fattori:

  • ISEE – l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente influisce sull’importo finale;
  • età dei figli – l’importo cambia in base all’età dei figli a carico;
  • situazioni particolari – sono previste maggiorazioni per famiglie numerose, con figli disabili o con altre specifiche condizioni.

Dal 2025 è prevista l’esclusione dal calcolo dell’ISEE dei titoli di Stato (BOT, CCT, BTP, CTZ), dei libretti di risparmio postale e dei buoni postali fruttiferi per un tetto complessivo massimo di 50.000 euro. Ciò consentirà l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari di prestazioni a sostegno della famiglia, compreso quindi l’AUU; inoltre, gli importi dell’Assegno saranno rivalutati in base al tasso di inflazione.

I pagamenti di gennaio sono previsti a partire dal giorno 17 per i soggetti che già percepiscono l’Assegno e non hanno subito variazioni della propria situazione familiare (ad esempio la nascita di un nuovo figlio); mentre, coloro che devono ricevere la prima rata della prestazione devono attendere l’ultima settimana del mese se la domanda è stata presentata a dicembre 2024. Nello stesso periodo l’Istituto accredita le somme dovute a conguaglio dei periodi precedenti. Le modalità per trasmettere la domanda all’INPS sono le seguenti:

  • online, attraverso apposito servizio disponibile sul sito web dell’Istituto;
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • rivolgendosi agli Istituti di Patronato.

E’ possibile consultare i dettagli della prestazione nel pannello informativo semplificato del servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”, accedendo alla sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” del portale istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale oppure tramite gli Istituti di Patronato.

Tra le recenti novità, si segnala che con il Messaggio n. 4253 del 13 dicembre 2024, l’INPS ha comunicato l’aggiornamento del servizio di trasmissione e consultazione delle domande di Assegno Unico che ora presenta una veste grafica rinnovata e, al momento di presentazione di una nuova domanda o della modifica della modalità di pagamento o del conto corrente di accredito, consente di selezionare uno degli IBAN già registrati e utilizzati dall’Istituto per altre prestazioni (sistema SUGI). I tutori dei minori o dei soggetti interdetti, al momento della presentazione della domanda o della modifica delle modalità di pagamento, hanno la possibilità di indicare un IBAN intestato/cointestato a ciascun soggetto tutelato per l’accredito diretto a favore del medesimo. Sono state semplificate anche le modalità di presentazione delle richieste delle maggiorazioni riconosciute ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e ai genitori entrambi titolari di reddito da lavoro. Infine, nel caso di decesso del genitore richiedente, il sistema aggiorna automaticamente l’importo dell’Assegno destinato al genitore superstite, evitando a quest’ultimo di presentare una nuova domanda, riconoscendo il diritto alla corresponsione dell’Assegno al 100% a partire dal mese successivo.

NASpI e DIS-COLL

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I tempi di pagamento delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL sono sempre variabili e l’accredito è previsto generalmente entro la prima metà del mese, a seconda della data di presentazione della domanda e dei tempi di accoglimento. La data effettiva di accredito è generalmente prevista:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, quando la presentazione della domanda avviene entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se trasmessa dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, purché entro i termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, per le domande presentate entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla trasmissione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno e entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno; dal giorno successivo alla trasmissione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, purché entro i termini di legge.

Assegno di Inclusione (ADI)

Date variabili anche per l’Assegno di Inclusione (ADI) a seconda dei tempi necessari alla verifica preventiva dei requisiti di legge. L’Assegno spetta ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Pubblica amministrazione.

L’ADI è corrisposto a partire dalla metà del mese per le domande già accolte e per le quali sia stato sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) entro la fine del mese precedente. Coloro che ne sono già beneficiari ricevono la ricarica sulla Carta di inclusione il 27 gennaio 2025 (il calendario dei pagamenti 2025 è riportato nel Messaggio INPS n. 4326 del 18 dicembre 2024).

L’importo dell’Assegno è modulato in base ad una scala di equivalenza riferita ai componenti in una delle condizioni sopra indicate con importi incrementati in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. La legge di Bilancio 2025 prevede l’innalzamento della soglia ISEE massima da 9.360 euro a 10.140 euro, consentendo ad un numero maggiore di famiglie di beneficiare della misura. Le modifiche si estendono anche al reddito familiare il cui limite passerà da 6.000 euro a 6.500 euro, con un ulteriore incremento per i nuclei con anziani o disabili, che da 7.560 euro a 8.190 euro. Permane l’obbligo di partecipare ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa come condizione per poter beneficiare dell’Assegno.

Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

L’indennità prevista per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) viene corrisposta con un calendario simile a quello dell’ADI, vale a dire:

  • il 15 gennaio 2025, per le domande trasmesse all’INPS dopo il 15 dicembre 2024;
  • a partire dal 27 gennaio per le istanze trasmesse entro il 15 dello stesso mese e per i pagamenti successivi al primo.

Il SFL è una misura di attivazione al lavoro introdotta dal Decreto Lavoro, dal 1° settembre 2023, e si rivolge a persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, ossia singoli componenti di nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni, in possesso di specifici requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici. Il riconoscimento del SFL è subordinato alla partecipazione a progetti di formazione e accompagnamento al lavoro, qualificazione e riqualificazione professionale, politiche attive del lavoro, comunque denominate, progetti utili alla collettività e il servizio civile universale. L’indennità mensile è subordinata all’effettiva partecipazione ai progetti menzionati, ovvero iniziative di orientamento o di accompagnamento al lavoro o politiche attive del lavoro. Anche per il SFL la legge di Bilancio 2025 prevede alcune novità, in sintesi:

  • la soglia dell’ISEE familiare è incrementata da 6.000 euro a 10.140 euro;
  • l’indennità economica corrisposta passa da 350 euro a 500 euro mensili a fronte della partecipazione alle misure di attivazione lavorativa;
  • è prevista la possibilità di prorogare la durata per ulteriori 12 mesi rispetto ai 12 mesi originari, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione il beneficiario risulti ancora fruitore di un corso di formazione (il beneficio economico resta comunque erogabile nei limiti di durata del corso).



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