In affiancamento alla disposizione che già prevede l’aliquota IVA del 5% per l’erogazione di corsi relativi all’attività sportiva invernale, il disegno di legge di bilancio 2025, in corso di approvazione definitiva al Senato, ne estende la portata anche all’erogazione dei corsi relativi all’attività sportiva alpinistica.
Anche per queste ultime prestazioni risulterà, quindi, applicabile l’aliquota IVA del 5%. A tal fine, è integrata la formulazione del n. 1-septies) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72.
La nuova misura sarà efficace dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (ossia il prossimo 1° gennaio), avendo riguardo al momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6 del DPR 633/72.
La prima parte della menzionata disposizione è stata introdotta, di recente, dall’art. 5 comma 1 del DL 113/2024 (conv. L. 143/2024), in vigore dal 10 agosto 2024. Essa è riferita, come anticipato, all’erogazione di corsi relativi all’attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, laddove tali corsi non siano esenti da IVA.
Al ricorrere di analoghe condizioni, l’applicazione della medesima aliquota viene estesa ai corsi riferiti all’attività sportiva alpinistica.
Il beneficio dell’aliquota del 5% concerne, dunque, i corsi:
– relativi all’attività individuata dall’art. 2 comma 1 lett. c) della L. n. 6/1989, riferita all’ordinamento della professione di guida alpina;
– impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi regionali o nazionali;
– che non risultino esenti da IVA.
A quest’ultimo proposito, si rammenta che i corsi in questione possono essere soggetti anche al regime di esenzione IVA stabilito, ai sensi dell’art. 36-bis del DL 75/2023, per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. Quest’ultimo regime è, però, ammesso per i soli servizi resi da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici ex art. 6 del DLgs. 36/2021.
Inoltre, si segnala che, stando al contenuto del richiamato art. 5 del DL 113/2024 (il quale ha introdotto l’aliquota del 5% per i corsi di attività sportiva invernale), sino alla data di efficacia delle disposizioni del DL 146/2021 che riformano il regime IVA delle associazioni, resta ferma l’esclusione da imposta per le operazioni effettuate da tali enti alle condizioni di cui all’art. 4 comma 4 del DPR 633/72. Pertanto, eventuali corsi relativi all’attività sportiva alpinistica resi a favore degli associati possono ancora beneficiare della “decommercializzazione” prevista dal citato art. 4 comma 4.
La riforma del regime IVA per le associazioni è, infatti, differita al 1° gennaio 2026 dal DL Milleproroghe (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2024 e pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale).
Esteso anche l’esonero dalla fattura
Sul piano della documentazione, le suddette prestazioni non dovrebbero richiedere l’emissione della fattura, ritenendosi esteso alle stesse l’esonero già disposto dal DM 22 novembre 2024 per le attività sportive invernali.
Il DM citato, nel prevedere la semplificazione in argomento, si riferisce al n. 1-septies) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72; tuttavia, a seguito della modifica della legge di bilancio 2025, tale ultima norma includerà anche i corsi relativi all’attività alpinistica.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 22 comma 2 del DPR 633/72, il quale consente di estendere l’esonero dall’obbligo di emettere la fattura alle categorie di contribuenti che “prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi”.
Resta fermo l’obbligo di emettere la fattura su richiesta del cliente. Inoltre, come conferma la Relazione illustrativa al DM, per le prestazioni non documentate da fattura non viene meno l’obbligo generalizzato di memorizzazione e invio dei corrispettivi ex art. 2 del DLgs. 127/2015.
Non appare del tutto chiaro se l’esonero dalla fatturazione, stante l’esplicito riferimento alla Tabella A, parte II-bis allegata al DPR 633/72, debba limitarsi alle operazioni imponibili (con IVA al 5%) o estendersi anche a quelle esenti. In termini generali, tuttavia, è possibile sostenere che il riferimento debba intendersi in senso oggettivo, indipendentemente dal regime applicato.
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