la circolare del ministero con i chiarimenti

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22 Dicembre 2024



15:51

Una circolare del ministero dell’Interno chiarisce alcuni dubbi sull’installazione dell’alcolock nelle auto, per chi viene sorpreso a guidare in stato di ebrezza, secondo le nuove norme del Codice della strada.

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Quando arriva l’obbligo di alcolock? Lo spiega una circolare ministeriale sull’applicazione del nuovo Codice della strada. Le nuove norme, entrate in vigore, prevedono di guidare dopo aver bevuto. Se un automobilista, una volta effettuato il test, viene trovato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, a quel punto scatta l’obbligo di installazione dell’alcolock, il dispositivo che impedisce l’accensione del veicolo se viene rilevato un livello alcolico è superiore allo zero.

Come funziona l’alcolock

In pratica, secondo le nuove norme, sulla patente di guida verranno apposti i codici 68 e 69, rispettivamente “niente alcol” e guida limitata ai “veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”. I “codici unionali” sono piccoli numeri che vengono indicati nella parte posteriore della patente e forniscono indicazioni su eventuali restrizioni o prescrizioni di cui gli agenti terranno conto durante i controlli del documento di guida.

Nel testo della circolare del Viminale si legge appunto che le modifiche dell’articolo 186 riguardano “esclusivamente la disciplina dello strumento dell’alcolock”.
“Il nuovo comma 9-ter prevede l’apposizione sulla patente italiana del conducente condannato per guida in stato di ebrezza alcolica, dei codici unionali relativi alla “Limitazione dell’uso” nr. 68 e 69″.

Si spiega che la concreta apposizione dei codici “è disposta all’esito della visita di revisione della patente, disposta dal Prefetto competente dopo la sentenza di condanna”, che deve essere definitiva (a seguito della comunicazione della condanna da parte del Tribunale al Prefetto, si specifica).

I codici unionali vanno inseriti sulla patente dal momento in cui viene restituita la patente al titolare dopo la sentenza di condanna, cioè nel momento stesso in cui termina il periodo di sospensione (a meno che il diretto interessato non debba scontare un periodo di sospensione più lungo).
Le prescrizioni dei codici unionali, secondo quanto indicato dalla norma, devono avere durata non inferiore a 2 anni. La durata stabilita nella misura minima dalla norma può anche essere prolungata in occasione del rinnovo di validità della patente da parte della Commissione Medica Locale, “qualora vengano riscontrate condizioni tali da renderlo necessario a giudizio della Commissione stessa”. Quindi, in sintesi, l’obbligo di alcolock dura due anni, se dal test è risultato un valore da 0,8 a 1,5 grammi per litro, mentre oltre questa soglia l’alcolock andrà mantenuto installato nell’auto per almeno tre anni.

Quando si applicano le aggravanti per chi guida in stato di ebrezza

Il comma 9-quater dell’articolo 186 del nuovo Codice della strada introduce aggravanti nei confronti dei conducenti autori degli illeciti di guida in stato di ebbrezza, prevedendo l’aumento di un terzo delle sanzioni in caso di recidiva, cioè nel caso in cui i conducenti che commettono l’illecito abbiano già sulla patente i codici 68 e 69, ricevuti a seguito di precedente
condanna.

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Le sanzioni per guida in stato di ebrezza prevedono che se dal test emerge un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si paghi una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si viene puniti con doppia sanzione, detentiva e pecuniaria, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico supera gli 1,5 grammi per litro, l’illecito è punito con sanzione detentiva e pecuniaria e sospensione della patente da uno a due anni. In tutti i casi è comunque prevista la decurtazione di 10 punti della patente. Mentre i neo patentati devono ricordarsi di avere un tasso alcolico zero per tre anni.

Nella circolare si spiega che le sanzioni vengono raddoppiate per il conducente titolare di patente italiana con i codici 68 e 69 apposti a seguito di precedente condanna, che guida in stato di ebbrezza un veicolo con dispositivo alcolock alterato o, manomesso, ovvero con i sigilli rimossi o manomessi.

Le disposizioni relative all’alcolock scatteranno dopo l’adozione di un decreto del ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con il quale saranno determinate le caratteristiche, le modalità di installazione e le officine che potranno installare il dispositivo stesso. Quindi, spiega il ministero, l’emanazione del decreto attuativo condiziona l’applicazione delle sanzioni con specifico riferimento alla violazione delle prescrizioni del codice 69, la restrizione che prevede la guida limitata ai “veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”. Quindi finché non sarà disponibile l’alcolock sulle auto, non potranno essere prese in considerazioni le aggravanti relative al dispositivo.

La circolare ministeriale inoltre dice che “in presenza di più di una ipotesi di maggiorazione della sanzione”, la sanzione amministrativa pecuniaria che dovrà essere corrisposta dal trasgressore, deve essere calcolata applicando le singole maggiorazioni sull’importo previsto per la sanzione base, che al momento va da 543 euro a 2.170 euro. La circolare a questo punto fa un esempio: “in caso di conducente in stato di ebbrezza che ha provocato un incidente stradale (che prevede il raddoppio della sanzione) e che è titolare di patente sulla quale sono stati apposti i codici unionali 68 e 69, l’importo dovuto dal trasgressore corrisponderà al raddoppio della sanzione base, alla quale andrà aggiunto l’aumento di 1/3 sempre della sanzione base”.





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