Distacchi del personale e IVA: imponibili dal 2025

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Dal 01.01.2025 i contratti di distacco del personale stipulati o rinnovati saranno soggetti a IVA. Si tratta di una novità che indurrà le imprese a rivedere la gestione dei contratti di distacco modificando le procedure interne per la liquidazione dell’Iva su tali operazioni nonché valutare l’impatto delle modifiche sui costi e sul diritto alla detrazione.

L’art. 30 D. Lgs. 276/2003 stabilisce che il distacco di personale ricorre quando:

  • un datore di lavoro (distaccante) mette a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) uno o più lavoratori per lo svolgimento di attività lavorative;
  • tale operazione è giustificata da un interesse proprio del distaccante, che rimane il datore di lavoro del lavoratore distaccato.

Resta ferma la responsabilità per il trattamento economico e normativo del lavoratore da parte del datore distaccante.

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Secondo il regime previgente (art. 8, c. 35 L. 67/1988), le imprese beneficiavano di un regime di favore che si concretizzava nel considerare tali operazioni non rilevanti ai fini IVA, purché l’impresa utilizzatrice rimborsasse all’impresa cedente esclusivamente i “costi sostenuti” inerenti il distacco. Nella prassi è stato introdotto il criterio per cui qualsiasi importo eccedente il costo rendeva il distacco rilevante ai fini Iva. Non mancavano posizioni che ritenevano i distacchi esenti da Iva se il corrispettivo era limitato al costo del lavoro.

Tale confusione è stata superata dalla Giurisprudenza Comunitaria che, in ultimo la causa C-94/19, ha chiarito, tra i vari aspetti, che il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi soggetta a Iva, a “prescindere dall’importo del corrispettivo”. La Corte Europea aggiunge che l’onerosità della prestazione che concretizza il presupposto oggettivo dell’IVA implica l’esistenza di un “nesso diretto” tra la prestazione e la controprestazione che si manifesta a prescindere dall’importo del corrispettivo e, quindi, dalla circostanza che quest’ultimo sia pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti dal soggetto passivo per fornire la propria prestazione.

La nuova normativa contenuta nel cd “DL Salva infrazioni Ue” (art. 16-ter D.L. 131/2024), in ossequio all’orientamento della Corte di Giustizia UE, mette fine alle incertezze sull’argomento abrogando definitivamente la normativa precedente (art. 8, c. 35 L. 67/1988). A partire dal 1 gennaio 2025, tutti i distacchi di personale saranno soggetti all’Iva, indipendentemente dal fatto che l’impresa utilizzatrice versi all’impresa cedente esclusivamente il rimborso dei costi sostenuti.

In attesa di chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, la novità in esame comporterà le seguenti implicazioni per le imprese che si avvalgono di distacco di personale:

  • obbligo di fatturazione. Le operazioni di distacco dovranno essere documentate da una fattura, sulla quale dovrà essere applicata l’Iva;
  • determinazione della base imponibile. La base imponibile sarà rappresentata dall’intero importo fatturato, “indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti”;
  • diritto alla detrazione. L’impresa utilizzatrice avrà diritto alla detrazione dell’Iva assolta secondo le disposizioni in materia di IVA.

La novella in commento chiude riconoscendo il principio del legittimo affidamento: vale a dire, facendo salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata: “sia nel caso in cui abbiano applicato l’IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea; sia nel caso in cui non abbiano applicato l’IVA in base alla normativa interna al tempo vigente”. Secondo tale disposizione, la previsione della nuova disposizione è da applicarsi ai distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

E’ anche il caso di evidenziare che la salvaguardia ivi prevista “non pregiudica gli accertamenti divenuti definitivi”.

Si riporta estratto del DL 16.9.2024 n. 131, convertito nella L. 14.11.2024 n. 166, pubblicata sulla G.U. 14.11.2024 n. 267 ed entrata in vigore il 15.11.2024

Art. 16 -ter (Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto).

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  1. Il comma 35 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN



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