Appalto e prescrizione dell’azione di garanzia

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In materia di appalti, il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore non è sufficiente ad interrompere il decorso del termine prescrizionale previsto dall’art. 1667 del Codice civile per l’esercizio dell’azione di garanzia.

Martedi 24 Dicembre 2024

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33053, pubblicata il 18 dicembre 2024.

IL CASO: La vertenza origina dal giudizio promosso da un ente, il quale conveniva innanzi al Tribunale una società costruttrice con cui aveva stipulato un contratto di appalto per il rifacimento della facciata di un complesso immobiliare di sua proprietà.

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L’ente attore chiedeva al Tribunale che venisse accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della convenuta relativa ai lavori dalla stessa eseguiti in virtù del predetto contratto di appalto, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni.

A fondamento della domanda, l’ente deduceva lo stato di degrado della facciata che imputava ai lavori eseguiti non a regola d’arte.

Nel difendersi, la società convenuta eccepiva, in via pregiudiziale, la decadenza e la prescrizione dall’azione ex articolo 1667 del Codice civile e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea.

L’eccezione veniva accolta dal Tribunale, con conseguente rigetto della domanda attorea.

Diverso l’esito del giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Appello la quale, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dall’attore originario avverso la decisione del Tribunale, la riformava, condannando la società costruttrice al risarcimento dei danni in favore dell’attore.

Secondo i giudici territoriali, l’impresa appaltatrice aveva riconosciuto i vizi dell’opera, come risultava dal verbale di mancato collaudo e da una lettera con la quale si dichiarava disponibile a fornire mezzi, manodopera e materiali per il ripristino della facciata al solo costo degli stessi, rinunciando a qualsivoglia utile d’impresa, riconoscendo, l’esistenza dei vizi senza che assumesse rilevanza il fatto di non poterne identificare le cause.

L’ammissione da parte della società costruttrice, osservava la Corte, implicava l’assunzione di una nuova obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria soggetta al solo termine prescrizionale ordinario decennale che nella specie non era decorso, essendo stato proposto ricorso per l’accertamento tecnico preventivo e l’atto di citazione notificato entro il termine di 10 anni decorrente dal riconoscimento avvenuto e che, come riscontrato in sede di accertamento tecnico preventivo, i vizi erano da imputare ai lavori non eseguiti a regola d’arte dalla ditta appaltatrice.

Della questione veniva, quindi, investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla società costruttrice la quale deduceva, tra i motivi del gravame, la violazione e/o la falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare, dell’art.1667 del Codice civile (prescrizione e decadenza).

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LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione che lo ha accolto con rinvio della causa alla Corte di Appello richiamando i principi di diritto secondo i quali:

  1. il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto;

  2. anche in presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore – riconoscimento che elide l’onere di effettuare la denuncia- non può farsi discendere automaticamente dal riconoscimento medesimo l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione in materia di appalto.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 33053 2024



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